Fallimento

Società fallita: chi paga gli ultimi stipendi ed il TFR?


In caso di insolvenza interviene l'INPS

Sempre più spesso, a causa dell'attuale crisi economica, le imprese si ritrovano nella condizione di non riuscire a garantire ai propri lavoratori dipendenti il pagamento del trattamento di fine rapporto e di alcune retribuzioni. Al fine di evitare queste situazioni è stato istituito, presso l'INPS, il Fondo di Garanzia.
Vediamo nello specifico di cosa di tratta. 
 

Cos’è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia è un fondo ad hoc, istituito con l'art. 2 della Legge 297/1982, il quale interviene al fine di provvedere al pagamento, in favore del lavoratore, del TFR e delle ultime tre mensilità dello stipendio nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente. 
La citata legge prevede due diversi casi di intervento del Fondo di Garanzia a seconda che il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale, assoggettabile alle procedure concorsuali, ovvero non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare. 
 

Intervento in caso di procedure concorsuali: condizioni necessarie 

Diversi sono i presupposti per richiedere l’intervento del Fondo di garanzia. 
Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali, l’operabilità del Fondo è subordinata alla contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:
  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato: la garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto, dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
  • l’apertura di una procedura concorsuale: le procedure concorsuali che danno titolo all’intervento del fondo sono il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria
  • l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto: è opportuno chiarire che l’accertamento del credito avviene attraverso l’ammissione dello stesso nello stato passivo della procedura. 
 

Soggetto non fallibile

Come anticipato, è possibile accedere al Fondo di Garanzia anche in assenza del fallimento del datore di lavoro.
Nel caso in questione, il lavoratore richiedente, oltre alla prova della cessazione del rapporto di lavoro subordinato e l’esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, dovrà altresì:
  • dimostrare che il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: di norma tale requisito viene assolto tramite l’esibizione di copia del decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento.
  • provare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata. È stato chiarito che detto requisito s’intende realizzato quando il lavoratore provi di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio ed adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona dello stesso.
 

Crediti da lavoro: il Fondo paga le ultime mensilità 

Come preannunciato, il Fondo di Garanzia Inps oltre a garantire la corresponsione del TFR dovuto, ovviamente nella misura ammessa nello stato passivo della procedura concorsuale, assicura, inoltre, anche il pagamento delle retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non corrisposte dal datore di lavoro. 
Condizione necessaria, tuttavia, è che dette retribuzioni rientrino nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro.
Nella circolare esplicativa dell’INPS 74/2008 è stato precisato che le ultime tre mensilità devono intendersi come  “tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente”. 
Viene precisato, inoltre, che qualora gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro coincidano, in tutto o in parte, con un periodo di sospensione del rapporto durante il quale non è sorto alcun diritto retributivo, ad esempio per la fruizione di permessi non retribuiti, la garanzia è riferibile ai tre mesi immediatamente precedenti, purché rientranti nei dodici mesi di cui al punto precedente.
 

Richiesta di intervento

La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal lavoratore o, in caso di morte, dai suoi eredi alla sede dell’INPS nella cui competenza territoriale l’assicurato ha la propria residenza. Se il lavoratore è residente all’estero, la sede competente sarà quella dell’ultima residenza in Italia oppure quella in cui lo stesso ha eletto domicilio. 
 

Documentazione necessaria per l’intervento 

I documenti da presentare in caso di intervento del fondo a seguito di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria sono:  
  1. copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
  2. modello CL timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
  3. copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
  4. attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98 L.F. (sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale);
  5. copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi;
  6. copia delle buste paga relative al periodo richiesto (se disponibili).
Nel caso di concordato preventivo, invero, andranno depositati: 
  1. copia di un documento di identità personale (se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
  2. modello CL timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
  3. copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;
  4. copia delle buste paga relative al periodo richiesto.
 

Entro quanto interviene il Fondo? 

L’INPS deve provvedere a liquidare il TFR a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda, purché completa di tutta la documentazione richiesta dall’ente previdenziale.
Nel caso in cui l’ente previdenziale respinga la domanda o liquidi una somma inferiore rispetto a quella richiesta, è data possibilità al lavoratore di presentare ricorso al Comitato Provinciale dell’I.N.P.S. entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento.
 

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