La sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa - parte prima
La sentenza dichiarativa del fallimento è quel provvedimento del giudice, adottato in camera di consiglio, con il quale il tribunale accerta la sussistenza dei presupposti del fallimento. Gli effetti sono quelli previsti dalla legge ed iniziano a decorrere dal momento in cui la sentenza viene depositata in cancelleria.
La sentenza che dichiara il fallimento deve contenere:
La nomina del giudice delegato;
- La nomina del curatore;
L’ordine al fallito di depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i bilanci, l’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non ancora eseguita;
Fissa il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza per l’esame dello stato passivo che avverrà entro 120 giorni dal deposito della sentenza o 180 giorni in caso di procedure complesse;
Attribuisce ai creditori e ai terzi, vantanti diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione al passivo.
Effetti della sentenza
Gli effetti si producono immediatamente dalla data di pubblicazione.
Per i terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese è quello dove l’imprenditore ha la sede legale, oppure se essa è diversa dalla sede effettiva, presso quella che corrisponde al luogo in cui la procedura fallimentare è stata aperta.