Fallimento

Sentenza di Cassazione su notifica di atto di fallimento


In caso di fallimento, come si calcola il termine di notifica? La Cassazione civile risponde che esso va calcolato secondo i criteri processuali. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 01.02.2012 n° 1418. Il caso nello specifico

Stando a quanto era accaduto, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, era stata inviata alla debitrice il 16 dicembre 2008, ovvero durante il medesimo giorno del deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale competente per la consegna. Se andiamo a calcolare i dieci giorni necessari per il perfezionamento della notificazione, dal 17 dicembre 2008, il dies ad quem di tale termine scadeva il 26 dicembre 2008, giorno festivo, per cui lo stesso deve intendersi prorogato di diritto, in virtù del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al giorno 29 dicembre 2008 (lunedì). Da ciò ne segue che in questa data, una volta che si realizza la compiuta giacenza, si è perfezionata la notificazione del ricorso introduttivo per la dichiarazione di fallimento della società in liquidazione e del decreto di convocazione della debitrice, sussistente, dunque la "legale conoscenza” di questo atto da parte di quest'ultima (art. 149 c.p.c., comma 3).

Un altro problema su cui la fattispecie in oggetto porta a riflettere, concerne la qualifica del termine, non inferiore a quindici giorni, che deve intercorrere tra la data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore e quella dell'udienza, di cui tratteremo in un apposito articolo.


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