Concordato Preventivo

Risoluzione del concordato: quando non si può chiedere


La risoluzione, però, non può essere sempre chiesta di fronte all'inadempimento regolare degli obblighi del concordato o non può essere chiesta da tutti i creditori.

Ci sono due ipotesi. Secondo l'art. 137 l.f. comma 7 non si può chiedere la risoluzione quando gli obblighi che derivano dal concordato sono stati assunti dal terzo proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore; in questo caso i creditori potranno soltanto aggredire il patrimonio dell'assuntore del concordato. Stando al comma 8, invece, non possono chiedere la risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, nella proposta di concordato presentata ex art. 124 l.f., non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Per quanto riguarda l’annullamento del concordato ex art. 138 l.f., esso può essere richiesto su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando viene fuori che è stato dolosamente esagerato il passivo, oppure è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Si sta facendo, quindi, riferimento, al dolo del debitore.

Anche in questo caso il ricorso deve essere proposto davanti al tribunale e seguirà la stessa procedura prevista per la risoluzione del concordato ex art. 137. Gli effetti della sentenza di

accoglimento saranno gli stessi di quelli prodotti dalla sentenza di risoluzione, e come quest'ultima sentenza, il provvedimento che annulla il concordato è impugnabile ex art. 18 l.f. , cioè con reclamo da proporsi alla corte di appello.

 

(Segue)

Parte 1


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