Che procedura deve essere adottata dall'ufficiale giudiziario per garantire debitore e creditore? Sono state fissate nuove regole con la riforma della giustizia.
Per quei procedimenti che sono iniziati dall’11 dicembre 2014, l’ufficiale giudiziario che ha ritrovato dei beni mobili estranei all’esecuzione, può intimare al debitore o alla persona tenuta al rilascio di asportarli entro un dato termine.
L'intimazione viene spiegata dall’ufficiale nel verbale; ma laddove non sia presente, il verbale viene notificato pagato a spese del creditore.
Laddove, nonostante l’intimazione, il debitore non si liberi dei beni, la disciplina varia a seconda che stiamo parlando di:
Beni mobili
Se nel rispetto del termine previsto l'intimato non porta via i beni mobili, l'ufficiale giudiziario, attraverso la richiesta a spese del creditore, calcola attraverso foto o riprese, il valore di realizzo dei beni che si può presumere, indicando le spese di custodia e di asporto prevedibili.
Se il valore di realizzo va oltre le spese di custodia e asporto l’ufficiale giudiziario, a spese del creditore, decide di nominare un custode e gli dà l'incarico di condurre i beni in altro luogo. Nel caso in cui manchi l'istanza e il pagamento anticipato delle spese, i beni, se non diventa evidente l’utilità del tentativo di vendita vengono registrati come abbandonati e l’ufficiale giudiziario, a meno che non ci sia una richiesta diversa della parte istante, ne ordina lo smaltimento o la distruzione.
Documenti relativi all'attività imprenditoriale o professionale
che non sono stati asportati: questi sono conservati per circa due anni dal creditore, oppure mediante istanza e anticiapzione delle spese da parte di questo, da un custode che viene nominato dall'ufficiale giudiziario. Se manca l'istanza o il pagamento anticipato delle spese, o è scaduto il termine biennale, viene applicata, perché compatibile, la disciplina che è stata presa in considerazione per i beni mobili.
Una volta passato il termine assegnato, il titolare dei beni può, prima che avvenga la vendita, ossia prima dello smaltimento o della distruzione, chiedere la consegna al giudice dell'esecuzione affinché avvenga il rilascio, al quale si provvede con decreto. Il giudice, poi, effettua la riconsegna purché avvenga la corresponsione delle spese e dei compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode procede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, stando alle modalità disposte dal giudice dell’esecuzione affinché avvenga tale rilascio. La somma che si ottiene è impiegata per pagare le spese e i compensi di custodia, per l'asporto e la vendita, ed è liquidata dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. L'eccedenza è eventualmente utilizzata per pagare le spese di esecuzione, a meno che i beni appartengano ad un soggetto diverso da chi è tenuto al rilascio.
Se la vendita è, poi, infruttuosa, l'ufficiale giudiziario ordina lo smaltimento o la distruzione dei beni.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario comunica l’avvenuto rilascio al creditore su richiesta del quale è stato effettuato il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.
La Corte di Giustizia europea si esprime sui pignoramenti
Il giudice può bloccare, provvisoariamente, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se viene fuori attraverso l'analisi del contratto di credito al consumo, che vi siano clausole abusive. La vendita forzata può essere immediatamente stoppata perché il diritto all’abitazione è intangibile in base alle norme europee.
Questo è il risultato di una sentenza della CGE, la quale autorizza i giudici nazionali a fermare la vendita forzata degli immobili in caso di debiti con banche e finanziarie.
Di conseguenza cosa succede, che in presenza di tali clausole, le clausiole abusive, l'ipotca diventa nulla e il pignoramento deve essere bloccato. I giudici comunitari hanno chiarito la tipologia della tutela dei consumatori in caso di diritto reale di garanzia (ipoteca) sulla casa d’abitazione. Il diritto all’abitazione si basa e deve essere considerato dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti del consumatore. Gli Stati membri, come sappiamo, dovrebbero adottare meccanismi di tutela al fine di eliminare tali clausole, definite illegittime. La CGE poi spiega che sempre questi devono utilizzare meccanismi che scoraggino le pratiche abusive. Il giudice nazionale deve quindi adottare provvedimenti, nel frattempo, che blocchino l'esecuzione forzata e la vendita dell'abitazione all'interno di un procedimento di esecuzione stragiudiziale su un bene oggetto di garanzia. Infine, viene chiarito come bisogna dare particolare cautela nel caso in cui l'abitazione in oggetto sia la prima casa del debitore. Tale precauzione è stata già superata dalla nuova disciplina in atto.