Nel disegno di legge della commissione Rordorf, non sono poche le novità che interessano il curatore. Figura professionale i cui poteri sembrano essere destinati ad accrescere, ivi compresa l’'estensione e la precisazione di maggiori ambiti di esercizio dell’'azione di responsabilità, che può spingersi sino ai profili derivanti dall’'attività di direzione e coordinamento, e di una diretta gestione della fase di riparto, che potrà dunque coinvolgere il giudice solamente nell’'ipotesi in cui vi sia una concreta e formale opposizione.
Processo più trasparente ed efficace
In tal proposito, ricordava anche un approfondimento condotto dal quotidiano Il Sole 24 Ore lo scorso 2 dicembre, viene contemplata nella riforma anche la riformulazione del processo di accertamento del passivo, con la semplificazione della domanda di ammissione e l’'attribuzione all’'esclusiva sfera endoconcorsuale delle verifiche di compensabilità ex articolo 56, Rd 267/1942. Detto ciò, è anche vero che vengono introdotte alcune misure di vigilanza in grado di rendere più trasparenti, rendicontate, monitorate e pubbliche le procedure, favorendo pertanto una diretta partecipazione dei creditori e il coinvolgimento dei fondi per la gestione dei beni immobili che non sono venduti. Una linea guida che non solamente sembra rendere più trasparente l’'intero processo, ma serve altresì – più pragmaticamente per permettere al curatore di spendere maggiori armi di conoscenza e di collaborazione per poter rendere più efficace la fase liquidatoria.
Le novità sul concordato preventivo
Di interesse anche le novità (o le conferme, in alcuni casi) previste per il concordato preventivo. Lo schema di legge presentato dalla commissione prevede infatti ancora una volta la presenza di un concordato in continuità e di un concordato liquidatorio. Il primo prevede che il controllo giudiziario debba mantenersi al minimo indispensabile, mentre nella seconda fattispecie verrà richiesto il supporto di una finanza esterna.
Sparisce l'adunanza dei creditori
Le novità sulla legge fallimentare interessano altresì i poteri di voto, considerando che l’'adunanza dei creditori sarà destinata a sparire, e verrà sostituita da una più pratica comunicazione di natura telematica. Viene anche precisata la disciplinata del voto per i creditori con privilegio con pagamento dilazionato, o soddisfazione attraverso l’'assegnazione di utilità non in forma monetaria. Tra le altre righe del disegno di legge, viene considerata particolarmente rilevante l'’introduzione della facoltà di un terzo di promuovere il procedimento, anche in un’'ottica di emersione più celere delle difficoltà. Infine, aggiungeva ulteriormente il quotidiano Il Sole 24 Ore nello stesso approfondimento, il disegno torna significativamente sul tema dell’'incompatibilità degli incarichi in procedure successive, del medesimo debitore. Si rammenta in tal proposito che la questione richiede un evidente equilibrio tra l’'incompatibilità e la modulazione dei compensi, e che è auspicabile che siano evitati “i comportamenti poco virtuosi di chi punta al doppio incarico, e nel contempo salvaguardato il lavoro del commissario giudiziale a favore del successivo fallimento, affinché non debba essere ricostruito, inutilmente, dal curatore”. Ad ogni modo, numerosi sono i margini che rimarranno aperti, e che necessiteranno di un chiarimento specifico nel breve termine. Continueremo a tenervi informati sull’'evoluzione di questi e degli altri punti della nuova riforma della legge fallimentare.