Il fallimento si può chiudere nei casi previsti dall'art. 118 l.f.. Sappiamo che i casi più rari sono quelli previsti dai numeri 1 e 2 del'art. 118, ovvero l'ipotesi in cui non ci sono domande di ammissione al passivo, oppure nel caso in cui tutti i creditori siano stati integralmente soddisfatti.
Di frequente, invece, non è possibile procedere alla soddisfazione integrale dei creditori, ma questi dovranno soddisfarsi, come abbiamo già detto, se chirografari o in caso di insufficienza del bene oggetto della garanzia, se privilegiati, su una percentuale del loro credito; può ancora accadere che divenga inutile proseguire la procedura perché l'attivo è talmente basso, che non è possibile soddisfare, nemmeno in parte, i creditori.
Riprendendo questi ultimi due casi, ovvero la ripartizione integrale ma parziale e assoluta insufficienza dell'attivo, n. 3 e 4 art. 118 l.f., sarà possibile ottenere la riapertura del fallimento, purchè, però, vi siano le seguenti condizioni: il fallito offre garanzia di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi; nel patrimonio del fallito esistono attività tali da rendere utile il provvedimento.
L’istanza deve essere presentata entro 5 anni dal decreto di chiusura del fallimento. Essa deve essere rivolta al tribunale con cui si chiede la riapertura del fallimento. Se il tribunale decide di riaprire il fallimento, lo fa con sentenza, la quale sarà pubblicata con le stesse forme previste da quella per il fallimento. Entro 30 giorni può essere proposto reclamo nelle medesime forme del reclamo avverso la sentenza di fallimento.