La conoscibilità dello stato d’insolvenza del debitore nella sentenza 21.04.2009 n° 1320 del Tribunale di Bari
La conoscibilità astratta
La conoscenza, quale elemento psicologico riferibile concretamente al terzo convenuto in revocatoria, è ben diversa dalla conoscibilità dello stato di decozione che è quell’atteggiamento psicologico astratto dell’uomo, il quale, secondo il canone della diligenza media dovrebbe essere in condizione di accertarsi che il debitore versava in stato d’insolvenza.
La tesi della conoscibilità astratta rischia di tramutare l’azione revocatoria, in un’azione a responsabilità oggettiva ed è per questo che la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria hanno preso le distanze.
La conoscibilità effettiva mediante presunzioni
La giurisprudenza, col tempo, ha affermato un atteggiamento più sensibile alle ragioni del convenuto in revocatoria fallimentare attraverso la valorizzazione dell’atteggiamento psicologico di costui.
Provare la conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza del debitore, significa dimostrare l’esistenza di un atteggiamento psicologico che fa parte del foro interno del terzo convenuto in revocatoria fallimentare. Sappiamo, però, che non è possibile scrutare l’animo, fornendo una prova diretta per la curatela, a meno che non vi sia una confessione del terzo convenuto. Si tratterebbe, infatti, di una probatio diabolica dalla quale discende quel ricorso alle presunzioni tanto sostenuto dalla giurisprudenza.
La casistica delle presunzioni è tale da fornire la prova della scientia decotionis, l’interruzione di fornitura, l’istanza di fallimento, i protesti dei titoli di credito, la revoca del fido da parte di una banca.