Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: riparti e banca soccombente


Revocatoria fallimentare: i riparti precedenti e la banca soccombente

I Tribunale di Monza e Alba hanno pronunciato due sentenze, nel 2011, in tema fallimentare, che hanno inciso in modo sostanziale sulle prospettive di recupero per gli intermediari bancari.

Tali Tribunali, infatti, hanno espressamente riconosciuto, nel caso in cui la banca perda un giudizio di revocatoria fallimentare e, poi, decida di presentare una domanda di ammissione al passivo fallimentare per l’importo pagato alla procedura, il diritto di partecipare ai riparti pregressi.

Vediamo che nei confronti della banca viene instaurato dal curatore un giudizio di revocatoria fallimentare con il quale viene chiesta la condanna della banca al pagamento di una certa somma; la banca perde il giudizio e paga al curatore la somma oggetto della condanna; a seguito del pagamento, la banca deposita una domanda di ammissione al passivo fallimentare per una somma pari a quella pagata al curatore.

Fino alla sentenza in esame, la banca, una volta presentata la domanda di ammissione al passivo, aveva diritto di partecipare solo ai riparti effettuati dal curatore dopo il deposito della domanda di ammissione. Che cosa accadeva, poi? In tutti i casi dove il giudizio di revocatoria fallimentare diventava duraturo, se il curatore avesse effettuato riparti a favore dei creditori chirografari la banca avrebbe perso il diritto di percepire tali somme.


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