Revocatoria fallimentare: le decisioni delle due sentenze (Trib. di Alba, sentenza n.151/2011; Trib. di Monza, sentenza n. 830/2011
Le due sentenze sottoposte ad esame, affermano il diritto della banca di percepire quelle somme che il curatore ha, eventualmente, distribuito anteriormente.
Il Tribunale di Alba, con sentenza n. 151/2011 ha riconosciuto il medesimo diritto in capo alla Banca che aveva precedentemente definito in via transattiva il giudizio di revocatoria fallimentare promosso dal fallimento. Si era, inoltre evidenziato che l’imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda non sussisterebbe, in virtù del fatto che il giudizio era stato definito in via transattiva, senza, riconoscere la fondatezza della domanda; che la transazione era stata conclusa per un importo molto inferiore rispetto alla richiesta iniziale; non c’erano prove del fatto che il fallito avesse formulato nel corso del giudizio ipotesi transattive non accettate dal convenuto, il quale, anzi, ha avanzato la proposta conciliativa che ha poi dato origine all’accordo transattivo.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 830/2011, ha riconosciuto il diritto della Banca soccombente nel giudizio di revocatoria di rivalersi sull’attivo non ripartito anche per le quote che le sarebbero spettate nelle precedenti ripartizioni riconoscendo che il ritardo nella proposizione della domanda tardiva non fosse imputabile a quest’ultima, almeno relativamente al riparto effettuato in precedenza. Si noti bene, lo stesso era stato effettuato 3 anni prima della notifica dell’atto di citazione in revocatoria.