Adempimenti ex art. 33 l.f.
Come noto, il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Nell’ipotesi di fallimento di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente di estranei alla società.
Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del citato termine.
Il termine predetto di giorni 60 non deve essere considerato quale termine perentorio. Il giudice delegato, in caso di mancato rispetto, potrà prorogarlo.
Linee guida del Tribunale di Arezzo
Secondo le linee guida emanate dal Tribunale di Arezzo lo scorso 17 ottobre, la relazione ex art. 33, 1 comma l.f. dovrà indicare:
- le generalità complete e il domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
- l’accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell’impresa;
- le dichiarazioni rese dall’imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
- l’attivo rinvenuto o da recuperare;
- una prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi tali da far ritenere che l’attività di impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull’entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
- le cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell’imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l’eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l’eventuale presenza di soci occulti.
Rapporti riepilogativi
Al fine di aggiornare in modo continuo la prima relazione, il curatore, ogni sei mesi deve redigere e presentare al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività solte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Lo scopo è quello di portare a conoscenza di tutti gli interessati l'andamento della procedura.
Infatti, è previsto che copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo al fine di permettergli di formulare eventuali osservazioni.
Altra copia deve essere trasmessa all’ufficio del registro delle imprese competente e ai creditori e ai titolari di diritti reali sui beni, unitamente ad eventuali informazioni entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito in cancelleria delle osservazioni stesse.