Fallimento

Reclamo contro il progetto di ripartizione, nel fallimento


Il reclamo avverso il progetto di riparto e le ripartizioni parziali

Abbiamo visto, dunque che è possibile proporre il reclamo contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 l.f. Come mai? Ciò accade perché si tratta di un atto del curatore, qui il giudice delegato ha un ruolo del tutto formale, ed è quindi sembrato giusto riferirsi a quella procedura; la differenza che possiamo notare è che il termine non è di 8 gg., ma di 15 gg dalla comunicazione del deposito.
E per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento del giudice che decide sul reclamo?
Andrà applicata la disciplina dell'art. 36 comma 2 o quella dell'art. 26? E’ l'art. 36 che deve essere applicato, non solo perché richiamato, lo stesso art. 26 prevede una possibilità di revoca, ma anche e soprattutto perché segue con coerenza il seguente schema: atto curatore, reclamo, decisione del giudice delegato, ricorso al tribunale ai sensi dell’art.36.

L'art. 26, invece, si riferisce all'impugnazione di un atto proprio del giudice delegato o del tribunale, e questo caso non rientra. Diverso sarebbe il caso in cui il giudice delegato, in mancanza dei reclami, dichiari esecutivo il progetto di ripartizione. Qui l’impugnazione andrà fatta ex art. 26 della l.f.
Le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da distribuire, in quanto la parte relativa al 20% rimanente servirà per fronteggiare gli imprevisti; il limite dell'80% delle somme da distribuire, però, può essere abbassato quando bisogna trattare delle somme per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile.

 

(Segue)

Parte 1


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