La bancarotta è un reato fallimentare dai contorni ampi ed eterogenei: diverse sono, infatti, le figure di bancarotta previste dalla Legge Fallimentare. In linea generale, la fattispecie delittuosa si configura tutte quelle volte in cui l’imprenditore oppure una società dichiarati falliti con sentenza pongano in essere una serie di atti ed azioni per impedire ai creditori di soddisfare le proprie pretese rifacendosi sul patrimonio personale o sociale. Nel nostro articolo affronteremo il tema del reato di bancarotta fraudolenta, analizzando nello specifico la fattispecie delittuosa della bancarotta per distrazione.
La bancarotta fraudolenta
La bancarotta fraudolenta è disciplinata dall’articolo 216 della Legge Fallimentare che stabilisce: “È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
- ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.”
In definitiva, il reato di bancarotta fraudolenta è caratterizzato proprio dalla frode commessa dalla società oppure dall’imprenditore fallito che agisce in maniera tale da aggravare il proprio stato di insolvenza per ostacolare il soddisfacimento delle legittime pretese da parte dei creditori.
Il reato di bancarotta fraudolenta include tre diverse fattispecie delittuose: la bancarotta per distrazione, preferenziale e documentale. Nel paragrafo che segue esamineremo il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
La fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta per distrazione si configura tutte quelle volte in cui l’amministratore della società oppure l’imprenditore distrae, sottrae, distrugge o nasconde beni e risorse finanziare del patrimonio personale o aziendale per arricchire se stesso e, nello stesso tempo, per eliminare i creditori di qualsivoglia forma di garanzia patrimoniale su cui soddisfarsi. E’ stata la Corte di Cassazione Penale a fornire, con sentenza n. 18981 del 6.05.2016 la nozione di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Bancarotta per distrazione: il bene giuridicamente protetto
Il bene e l’interesse che il Legislatore mira a tutelare prevedendo la fattispecie delittuosa del reato di bancarotta per distrazione è il diritto dei creditori alla corretta informazione sulle vicende contabili e patrimoniali dell’impresa e al pieno soddisfacimento dei loro legittimi interessi.
Bancarotta per distrazione: il soggetto attivo
Il soggetto attivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è l'imprenditore commerciale la cui definizione può essere ricavata dalla lettura dell’articolo 2195 del codice civile.
Il dolo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
La Giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi sulla tipologia di dolo richiesto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare, parte della Giurisprudenza ritiene che per integrare detta fattispecie delittuosa sia sufficiente il dolo generico. E allora, il reato ben potrà essere configurato con la presenza della semplice coscienza e volontà di utilizzare il patrimonio sociale per uno scopo diverso rispetto alla finalità d’impresa purchè vi sia la prevedibilità di un pregiudizio per i creditori.
La Giurisprudenza ha precisato che il “pregiudizio” debba essere inteso come la “riduzione della generica garanzia patrimoniale dell’impresa” e non, dunque, come vera e propria “consapevolezza dello stato di dissesto della medesima”.
Il concorso nel reato di bancarotta per distrazione
Pur essendo un “reato proprio” ovvero che - ai fini della sua configurabilità - necessita di specifiche qualità del soggetto che lo commette, anche la bancarotta fraudolenta per distrazione ammette il concorso nel reato. Dunque, anche un soggetto esterno può concorrere nella fattispecie delittuosa. Lo ha specificato una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale. Ci riferiamo, in particolare, alla sentenza n. 8349 del 01/03/2016 che ha stabilito: “è configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa”.