Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti parte 2
Sempre in tema di rapporti giuridici preesistenti, il soggetto non fallito non può essere costretto ad attendere le decisioni degli organi fallimentari, proprio per questo potrà mettere in mora il curatore, facendo assegnare dal giudice delegato un termine che non superi i 60 giorni, decorsi i quali il contratto sarà da intendersi sciolto, anche nel caso in cui si tratti di contratti preliminari.
Se il contratto è sciolto o per dichiarazione esplicita del curatore o perché sono decorsi i 60 giorni infruttuosamente, la parte che è “in bonis” potrà insinuarsi nel passivo fallimentare per ciò che le è dovuto, ma non avrà diritto ad un risarcimento del danno.
Potrebbe capitare che il contraente in bonis proponga ancor prima del fallimento, un’azione di risoluzione del contratto che aveva con il debitore inadempiente.
L’azione sarà efficace nei confronti del curatore e il soggetto interessato, al fine di proseguire l’azione per ottenere la restituzione di bene, somme di denaro e risarcimento del danno, dovrà effettuare una domanda ai sensi dell’art. 103 della l.f. Ci potrebbe essere anche un’autonoma causa di risoluzione del contratto che preveda, appunto, la risoluzione in caso di fallimento, tuttavia è da ritenersi inefficace.