Fallimento

Procedura fallimentare e crediti del professionista


Secondo quanto affermato dalla recente sentenza n. 17907, dello scorso 10 settembre, da parte della Corte di Cassazione, i crediti vantati dal professionista che ha prestato la propria opera per il risanamento dell’impresa, o al fine di prevenire la chiusura della stessa, devono essere riconosciuti in prededuzione nella successiva procedura fallimentare. Ma cosa comporta la prededuzione? E come si è giunti a una simile valutazione – per quanto oramai consolidata – da parte della giurisprudenza?

Cosa è la prededuzione dei crediti

Prima di addentrarci proficuamente nel comprendere cosa preveda la pronuncia della Suprema Corte, ricordiamo come siano considerabili “prededucibili” quei crediti che, in virtù di specifica disposizione di legge o sorti in occasione di procedure concorsuali (o prima di essi), siano potenzialmente soddisfatti mediante una “corsia preferenziale” rispetto agli altri. La distinzione di cui sopra non è certamente priva di pragmatiche conseguenze. L’art. 111 della legge fall. rubricato “Ordine di distribuzione delle somme”, prevede infatti che le somme che vengono ricavate dalla liquidazione dell’attivo siano erogate in un prioritario ordine, ponendo al primo posto proprio i crediti prededucibili, al secondo posto i crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge e, solo in terza posizione, per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al secondo posto, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Cosa ha stabilito la sentenza

Introdotto – brevemente – quanto sopra, si ricorda che con la pronuncia in esame i giudici abbiano ripreso le valutazioni già esplicitate con la sentenza n. 8958 del 17 aprile 2014 da parte della stessa Corte, con la quale si ricordava che “l’art. 111, secondo comma, legge fall., allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale”. Tale collegamento deve essere inteso non solamente con specifico riferimento al nesso tra l’insorgenza del credito e gli scopi della procedura, quanto anche riguarda la circostanza che il pagamento del credito – cita ancora la stessa pronuncia – “ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura”. Pertanto, alla luce di tale integrale richiamo, e in ossequio a un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, può essere riconosciuta la prededuzione non solamente al credito del professionista che svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo, quanto anche al credito di colui che ha prestato la sua opera per il risanamento tentato dell’impresa o per prevenirne la dissoluzione, purchè le prestazioni siano adeguatamente funzionali con le necessità risanatorie dell’impresa, e siano state in concreto utili per tutti i creditori, per aver loro consentito una realizzazione dei crediti, pur contenuta.


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