Le modalità con cui si aderisce o si rifiuta alla proposta di concordato preventivo sono state modificate di recente. L’art. 178 l.f. prevede che l’adesione possa avvenire in udienza o a mezzo di telegramma o fax.
I voti favorevoli e contrari dei creditori, l’indicazione nominativa di chi vota, l’ammontare dei crediti, sono inseriti nel verbale dell’udienza. Il processo verbale viene sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario, dal cancelliere.
Generalmente per le operazioni di voto necessitano di più udienze. La successiva viene fissata non oltre 8 giorni, dandone comunicazioni agli assenti.
E per i creditori non hanno votato? Questi possono inviare il loro dissenso attraverso telegramma, lettera, telefax, posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Se ciò manca, dobbiamo si computano come consenzienti per il calcolo della maggioranza dei crediti. Il dissenso è annotato dal cancelliere in calce al verbale.
Non viene specificato all’interno della norma se i creditori devono essere presenti in udienza e non devono aver votato, astenendosi o se si faccia riferimento, altresì, a chi non è presente in aula.
I creditori che sono presenti in udienza, quindi, sembrerebbe possano solo limitarsi a votare a favore o contro la proposta. Anche se c’è chi sostiene che si possa pensare ad una possibile astensione dei creditori presenti, magari per una valutazione più approfondita della proposta e un successivo voto.