Alcuni casi particolari in merito alla proposta di concordato fallimentare
Circa i creditori che hanno diritto al voto, l'art. 127 l.f. distingue il caso in cui la proposta sia stata presentata prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo o successivamente a questo. Nel primo caso i creditori che potranno votare saranno quelli che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; nel secondo caso potranno votare i creditori anche ammessi con riserva che risultino dallo stato passivo una volta reso esecutivo dal giudice delegato.
I creditori privilegiati, ai quali sia stata promesso l'integrale pagamento, non possono, invece, votare a meno che non rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione. In questo modo essi verranno, per la parte oggetto di rinuncia, parificati ai creditori chirografari, ma ai soli fini del concordato, cosa che comunque accade quando la proposta di concordato fallimentare prevede per loro la soddisfazione non integrale del credito; anche qui sono considerati come chirografari per la parte residua del loro credito.
Altri soggetti esclusi dal voto sono il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento; sono anche esclusi dal voto i crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
Se poi i crediti che danno diritto al voto sono ceduti, i cessionari a loro volta, non avranno diritto al voto, a meno che non si tratti di banche o altri intermediari finanziari.