Secondo quanto sancisce la Cassazione con l'ordinanza 24 novembre 2015 - 14 gennaio 2016, n. 444, nell'ipotesi di notifica dell'istanza di fallimento al rappresentante legale della persona giuridica, non è necessario che le generalità del rappresenante siano indicate nell'istanza stessa. Nell'ipotesi di notifica alternativa al rappresentante legale della società, la legge prevede infatti la necessità di indicare i dati identificativi della persona solamente per poter agevolare il procedimento di notifica, evitando così gli abusi che derivano dagli spostamenti di sede delle società commerciali, che non vengono opportunamente segnalati. Ai fini dell'approfondimento odierno, tuttavia, è necessario solamente che tali dati risultino dal contenuto dell'atto, visto che lo scopo principale della notifica è quello di porre a conoscenza la società, mediante il proprio legale rappresentante, e consentire quest'ultimo di comprendere il contenuto e gli effetti dell'atto. Pertanto, si può escludere che i dati del legale rappresentante debbano essere contenuti anche nell'istanza di fallimento, oltre che nella notifica.
La pronuncia della Corte d'Appello
Più nel dettaglio, la Corte d'Appello di Venezia, rigettando il reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento di una società a responsabilità limitata, osservava che "la notificazione dell’istanza di fallimento presso la residenza del legale rappresentante della società, una volta tentata la notifica presso la sede della società e constatato il trasferimento senza indicazioni relative al nuovo recapito, doveva ritenersi rituale dal momento che le generalità del medesimo e la qualifica di legale rappresentante risultavano dall’elencazione dei documenti contenuta nell’istanza". Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso con l'evidenza che le indicazioni richieste dall'art. 145, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., e riguardanti la qualità e la residenza o domicilio o dimore abituale del legale rappresentante, non era contenuta nell'atto.
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione si esprime tuttavia in maniera opposta, ritenendo la censura infondata, e ricordando come la previsione normativa della notifica in via alternativa al legale rappresentante della persona giuridica contenuta nell’art. 145 cod. proc. civ. i cui dati identificativi siano contenuti nell’atto da notificare, "è stata introdotta al fine di semplificare e rendere più rapido ed effettivo il procedimento notificatorio, evitando abusi derivanti da spostamenti non segnalati di sede delle società commerciali". Da quanto sopra ne consegue che "il rispetto delle prescrizioni contenute nella disposizione processuale ed in particolare quelle relative alla specificazione preventiva della qualità e della residenza domicilio o dimora del legale rappresentante deve essere valutata alla luce del canone dell’effettività che ha costituito la ratio della novella". Alla luce di quanto affermato è dunque necessario che questi dati risultino dal complessivo contenuto dell'atto siano esatti, svolgendo questo adempimento "la duplice funzione di mettere tempestivamente al corrente la persona giuridica dell’atto mediante la notifica al legale rappresentante correttamente individuato sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo dei suoi recapiti, nonché di consentire a quest’ultimo, di comprendere la natura, il contenuto e gli effetti dell’atto". Infine, conclude la pronuncia, è da escludersi che tali dati "debbano essere contenuti nella parte dell’atto che è definita nell’art. 125 cod. proc. civ., non essendo diretti ad integrare la veste formale ineludibile di un atto processuale ma a svolgere la funzione di portare l’atto medesimo tempestivamente a conoscenza dei destinatari a tutela di questi ultimi e del notificante"