L'amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale disciplinata dal decreto legislativo 270/99. Essa interviene, infatti, quando l'impresa sia stata dichiarata insolvente e tende a garantire la prosecuzione, la riconversione o la riattivazione delle attività imprenditoriali. Tale procedura - così come la liquidazione coatta - ha natura amministrativa. Per tale motivo, la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.
Amministrazione straordinaria, legge: la disciplina generale
Questo importante istituto giuridico si applica a quelle imprese - siano esse individuali o collettive - soggette alle disposizioni sul fallimento. Non sono assoggettabili ad amministrazione straordinaria le società cooperative. In particolare, per essere ammesse a questo istituto, le imprese devono rispondere ad una serie di requisiti. Nello specifico, tali imprese devono presentare:
- lo stato di insolvenza patrimoniale e, quindi, debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell’attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell’ultimo esercizio;
- concrete possibilità e prospettive di recuperare l’equilibrio economico: tale recupero dovrebbe avvenire entro 1 anno attraverso un programma di cessione di complessi aziendali e/o cespiti oppure dovrebbe avvenire entro 2 anni attraverso la ristrutturazione finanziaria ed economica dell'impresa;
- un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.
L'amministrazione straordinaria: la procedura
L'amministrazione straordinaria viene introdotta con ricorso. I soggetti legittimati a presentarlo sono:- l'impresa interessata;
- uno o più creditori;
- il Pubblico Ministero.
- la cessione di complessi aziendali;
- la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa per uno o due anni;
L'amministrazione straordinaria e la tutela dell'occupazione
Il risanamento economico dell'impresa e l'eventuale cessione dell'azienda hanno l'importante funzione di tutelare l'occupazione. In particolare, nel caso in cui venga ceduta un'azienda in esercizio, l'acquirente ha l'obbligo di mantenere i livelli occupazioni per il periodo specificamente stabilito nell'atto di vendita. Le parti hanno, comunque, la possibilità - previa consultazione sindacale e previa individuazione degli esuberi - di limitare il trasferimento di alcuni lavoratori. In questo caso si potranno richiedere le garanzie attuate mediante gli ammortizzatori sociali. Qualora non fosse possibile ottenere l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, su sovrà procedere al licenziamento dei dipendenti mediante la procedura per la collocazione in mobilità ex art. 4 della Legge 223/1991.Amministrazione straordinaria: la disciplina speciale
Una disciplina speciale - basata su una procedura più snella e su differenti requisiti di ammissione - è stata introdotta dal D.L. 347 del 2003, c.d. “decreto Parmalat” e dal D.L. 134 del 2008, “c.d. decreto Alitalia”. Tali norme prevedono l'applicazione dell'amministrazione straordinaria a quelle imprese sottoposte alle disposizioni sul fallimento e che occupino un numero di dipendenti "non inferiore a cinquecento e un indebitamento non inferiore a trecento milioni di euro".