Un debitore entra in stato di inadempimento prima, di insolvenza quindi, di fallimento poi. E, al creditore, non rimane altro da fare che cercare di recuperare le somme dovute, attraverso un percorso spesso insoddisfacente, e che nella migliore delle ipotesi potrebbe comportare l’ottenimento di una sola quota delle proprie pretese. Al fine di non incappare in sgradevoli sorprese, all’interno di tale percorso diventa ancora più fondamentale cercare di agire in modo corretto alla notificazione dell’istanza di fallimento (a mezzo di ricorso), evitando così lungaggini e perdite di diritti che possono derivare da una condotta difforme dalle regole vigenti.
Fallimento società cancellate
Per quanto concerne le società cancellate dal registro delle imprese, si ricorda che, a norma di legge, queste possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla cancellazione dai pubblici registri. Ne consegue che, allo scopo di ottenere dal Tribunale, nel tempo massimo di un anno dalla cancellazione, la sentenza che dichiari il fallimento di un imprenditore individuale o collettivo, è necessario che il creditore notifichi non solo tempestivamente, quanto anche correttamente, il ricorso introduttivo ed il successivo decreto di comparizione delle parti.
Sempre secondo quanto stabilito dalla legge, nell’ipotesi di un imprenditore cancellato, è necessario che ricorso e decreto di comparizione siano notificati all’indirizzo di posta certificata del debitore. Tuttavia, una parte della giurisprudenza ha ritenuto insufficiente la sola notificazione del ricorso e del decreto di comparizione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, valutando che tale forma di notificazione non possa garantire una adeguata conoscenza legale degli atti e la regolarità del contraddittorio tra le parti. Ne è conseguito che la stessa giurisprudenza ha finito con il “domandare” che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento avvenisse anche nelle forme ordinarie oltre alla PEC, con il rischio, però che questa possa determinare lungaggini evidenti, agevolate da comportamenti poco collaborativi del debitore.
Il nuovo orientamento
Ebbene, con la recente Cass., sent. n. 17946 del 13.02.2016, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che nell’ipotesi di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento possa essere validamente notificato al solo indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, senza pertanto ricorrere ad altre formalità.
In altri termini, per le sole ipotesi di società cancellate dal registro delle imprese, la Cassazione ha specificato che non è necessaria anche la notificazione nelle forme ordinarie, che diventano pertanto necessarie nella sola ipotesi in cui non sia possibile procedere con la notificazione a mezzo PEC. In questa ipotesi, bisognerà procedere a notificare il ricorso per dichiarazione di fallimento presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale del luogo in cui la società aveva la propria sede.