Fallimento

Istanza di Fallimento | parte 2


Istanza di fallimento parte 2

 

Cosa deve fare l’imprenditore che vuole ottenere il fallimento

 

L’imprenditore-debitore dovrà far conoscere al tribunale competente la propria situazione d’insolvenza. Ai sensi dell’art.9 l.f., egli dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale del luogo, dove si trova la sede principale dell’impresa, i seguenti documenti:

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;

  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi;

  • l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Tali documenti sono necessari affinché il tribunale possa:

  • accertare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

  • accertare il patrimonio dell’imprenditore.



Richiesta proveniente da uno o più creditori.

 

Generalmente sono proprio i creditori a chiedere il fallimento dell’imprenditore. La richiesta di un solo creditore sufficit, non è quindi necessaria una richiesta congiunta. L’istanza si propone mediante ricorso presso il tribunale competente.

L'istanza di fallimento si propone con ricorso, con il quale si devono allegare:

  • le prove di esistenza del credito;

  • l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione (insolvenza dell’imprenditore);


    (segue)

    (parte prima)


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