Altri casi di revocatoria parte 1
La legge fallimentare prevede inoltre tre ipotesi particolari in cui utilizzare la revocatoria fallimentare.
La prima riguarda le operazioni standard relative all’esercizio dell’impresa, prevista dall'art. 67 bis, nel caso in cui la società ha costituito dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’ art. 2447 bis lettera a.
L’art. 67 bis prevede tali condizioni, ovvero che i patrimoni destinati ad uno specifico affare pregiudicano il patrimonio della società e che il terzo era a conoscenza dello stato d’insolvenza della società.
La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il debitore abbia pagato per estinguere le obbligazioni cambiarie. I pagamenti potranno essere revocati secondo quanto previsto dall’art. 68 l.f. ovvero se, nel caso di pagamento di un cambiale il debitore fallito era obbligato principale. In questo caso il pagamento effettuato al creditore non può essere revocato quando il creditore, non accettandolo, ha perso l'azione di regresso;se però il curatore prova che l’ultimo obbligato in via di regresso era a conoscenza dello stato d’insolvenza dell’obbligato principale quando a tratto o girato la cambiale, può ottenere il versamento della somma riscossa.
La terza ipotesi riguarda gli atti compiuti tra coniugi. Con le attuali modifiche è venuta meno la presunzione muciana, ma l’art. 68 l.f. prevede una presunzione di conoscenza per l’altro coniuge, non fallito, in merito allo stato d’insolvenza del coniuge fallito che spiegheremo meglio nel prossimo articolo.