Secondo la Cassazione civile, l’ipoteca iscritta dal Fisco non sarebbe soggetta a revocatoria fallimentare. Cassazione civile , sez. I, sentenza 05.03.2012 n° 3398
Quando l’ipoteca viene iscritta dal fisco è difficile ricondurla alle altre tipologie di ipoteca tra quelle previste dal codice civile. Possiamo quindi definirla come un genere a sé stante, in grado di resistere alla revocatoria fallimentare. Almeno questo è ciò che stabilisce la sentenza 5 marzo 2012, n. 3398.
Il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione proposta da Equitalia Romagna S.r.l. nei confronti di un provvedimento emesso dal giudice fallimentare col quale era stata ammessa la revocatoria di una ipoteca iscritta da Equitalia contro un individuo in seguito dichiarato fallito. Il Tribunale aveva non aveva ritenuto valide le doglianze dell’opponente, sostenendo che fosse equiparabile al titolo giudiziale il titolo amministrativo posto a base dell’istanza di iscrizione di ipoteca. Di conseguenza, aveva confermato la decisione del giudice delegato al fallimento.
Nella motivazione si ricordava che il codice civile contempla tre tipologie di ipoteca: legale, giudiziale, volontaria. In tal caso viene subito esclusa l’ipoteca volontaria poiché presuppone l’adesione del debitore. Sull’ipoteca di tipo legale, la Corte ha sottolineato che essa si configura per l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di vendita, a favore dei coeredi, dei soci e degli altri condividenti per il pagamento dei conguagli sugli immobili assegnati ai condividenti obbligati, per lo Stato sui beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile. Passando all’ipoteca giudiziale, ogni provvedimento di condanna al pagamento di una somma, all’adempimento di diversa obbligazione, al risarcimento danni da liquidarsi, è un valido titolo per iscrivere ipoteca.
Per la Cassazione quella fiscale non rientra in nessuna delle tipologie richiamate, né tantomeno nell’art. 67 l.f. che prevede la revocabilità delle ipoteche volontarie e giudiziali.