Espropriazione

Indennità di espropriazione


L'indennità di espropriazione è quella particolare forma di corrispettivo in denaro spettante al soggetto espropriato in seguito alla privazione coatta di un diritto oppure di un bene. Il soggetto promotore dell’espropriazione, una volta che sia diventato efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, è chiamato a compilare – entro i successivi 30 giorni – un elenco dei beni da espropriare con espressa indicazione dei proprietari. Il promotore dell’espropriazione dovrà, altresì, indicare l’indennità offerta ai proprietari da erogare in conseguenza dell’espropriazione per soddisfare il pregiudizio da loro subito.

La natura dell’indennità di espropriazione

E’ bene sottolineare che l’indennità di espropriazione, così come determinata, non ha né natura di risarcimento del danno né natura di corrispettivo. L’espropriazione, infatti, non è una compravendita (che giustificherebbe il pagamento di un corrispettivo) né di atto illecito (che giustificherebbe la natura di risarcimento del danno). Nella determinazione dell’indennità di espropriazione non si tiene infatti conto né dell’eventuale danno commerciale subito dal proprietario in conseguenza della perdita del bene né dell’eventuale danno personale. L’indennità di espropriazione è, invece, un vero e proprio diritto costituzionalmente garantito e costituisce “presupposto di legittimità” dell’espropriazione stessa.

La determinazione dell'indennità di espropriazione

Una volta individuata l’area da espropriare, l’autorità espropriante ne accerta il valore e determina l’indennità di espropriazione. Tale determinazione è, comunque, provvisoria. Se il proprietario dell’area condivide la determinazione dell’indennità effettuata in via provvisoria, ne dà comunicazione all’autorità espropriante e la somma viene erogata al proprietario nei successivi 60 giorni. Una volta che il proprietario abbia ricevuto in pagamento l’indennità di espropriazione, verrà formalizzato e concluso il relativo accordo di cessione del bene con il beneficiario dell’espropriazione. Qualora il proprietario del bene da espropriare non effettui tale comunicazione all’autorità espropriante, non si considererà concordata l’indennità di espropriazione. In tale fattispecie, l’autorità espropriante dispone il deposito della somma – che viene ridotto dal 40% se l’area è edificabile) presso la Cassa depositi e prestiti. Successivamente, il soggetto espropriante invita il proprietario a comunicare se intenda avvalersi - per la determinazione dell’indennità di espropriazione – del procedimento specifico previsto nel nostro ordinamento. In tal caso, la comunicazione deve essere fatta dal proprietario entro i successivi 20 giorni.

Il procedimento per la determinazione dell’indennità di espropriazione

Qualora il proprietario del bene espropriato dichiari di volersi avvalere del procedimento previsto dalla Legge per la determinazione dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante nomina due tecnici (uno di loro viene scelto dal proprietario) e fissa un termine per la presentazione di una relazione di stima del bene. Chiunque abbia interesse, inoltre, può presentare un’altra istanza per richiedere la nomina di un terzo esperto che può essere nominato dal Tribunale. Gli esperti depositano la relazione tecnica presso l’autorità espropriante che deve dare comunicazione agli interessati: questi ultimi, nei successivi 30 giorni, possono chiedere di poter prendere visione ed estrarre copia della relazione tecnica. Una volta che sia spirato il predetto termine, l’autorità responsabile dell’espropriazione autorizza il pagamento dell’indennità oppure ordina il deposito della stessa, per conto del proprietario, presso la Cassa depositi e prestiti. Se il proprietario non risponde all’invito dell’autorità espropriante, quest’ultima chiede che l’indennità di espropriazione sia determinata da una commissione istituita dalla Regione presso ogni provincia.

L’entità dell’indennità di espopriazione

L’articolo 834 del codice civile stabilisce che: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.” Quest’ultima, infatti, deve essere “giusta” ovvero deve essere proporzionale e commisurata al sacrificio imposto al proprietario del bene a vantaggio della collettività. Salvo precisi criteri stabiliti dalla Legge e validi per particolari fattispecie, l’indennità di espropriazione va determinata in base alle caratteristiche in cui si trovava il bene al momento della data di emanazione del decreto di esproprio oppure al momento dell’accordo di cessione. Nella determinazione dell’indennità andranno, inoltre, valutati eventuali vincoli insistenti sul bene stesso.

La determinazione dell’indennità di espropriazione per le aree edificabili

La Legge stabilsce che, in caso di espropriazione per le aree edificabili, l’indennità deve essere determinata nella misura pari all’importo (diviso per 2 e ridotto del 40%) “pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale”. Tale somma dovrà essere rivalutata secondo determinati coefficienti. La riduzione appena citata non viene applicata nel caso di conclusione dell’accordo di cessione.

La determinazione dell’indennità in caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata

In questa fattispecie particolare, l’indennità di espropriazione deve corrispondere al “valore venale” della stessa costruzione.

La determinazione dell’indennità in caso di espropriazione di area non edificabile

L’indennità, in questo caso, viene determinata sulla base del valore agricolo e, dunque, tendendo conto di tutte le colture praticate sul fondo e considerando il valore degli edifici che siano stati legittimamente edificati.


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