Quali sono le condizioni? L’impresa deve presentare i documenti di conformità del piano e ci deve essere un'altra ditta che metta a disposizione i requisiti e le risorse per l'esecuzione dell'appalto.
Questo il parere della quinta sezione del Consiglio di Stato, espresso con la sentenza n. 6272 del 27 dicembre 2013.
Analizziamo ora due norme.
L’articolo 38, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006) prevede che“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.
L'art. 186-bis, comma 4 della Legge fallimentare
L'articolo 186-bis della legge fallimentare, introdotto dal Decreto Crescita, dispone al comma 4 che “L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
C’è poi quanto disposto dal Tar Valle d'Aosta. Con la sentenza n. 23 depositata il 18 aprile 2013. L'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale deve avvenire prima della conclusione della gara d'appalto, per poter evitare di esporre la procedura di gara ad una durata non quantificabile, tenendo conto che la procedura concordataria possa concludersi negativamente.