Liquidazione Coatta Amministrativa

Imposta sostitutiva con la liquidazione coatta amministrativa


L'interpello specificato riguarderebbe l'applicazione della disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs 461/97 sul risultato di gestione cresciuto sui conti di ciascun cliente di una società di intermediazione mobiliare, nel periodo in cui questa è sottoposta alla procedura ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs 58/98.

Nella S.I.M., successivamente al decreto del M.E.F. , alla liquidazione coatta amministrativa e alla revoca dell'autorizzazione alla gestione di portafogli individuali, i commissari liquidatori insediati si sono chiesti se fosse obbligatorio versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato in ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione.

Stando ai liquidatori, infatti, alla data del loro insediamento, i mandati di gestione del patrimonio dei clienti della S.I.M. sono risolti ex lege , a causa della perdita dell'autorizzazione di cui sopra. Quindi, stando a loro, le opzioni dei clienti per il regime del risparmio gestito non avrebbero alcun effetto. Da qui, seguirebbe il mancato obbligo, da parte dei liquidatori, di versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato in ogni singolo rapporto. In questo caso, entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi, a tutti i titolari dei diritti alla restituzione delle attività finanziarie, i commissari liquidatori fornirebbero il dettaglio dei redditi eventualmente da ciascuno di essi percepiti nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.

Questa sarebbe l'unica soluzione prevista dai liquidatori, ovvero l'applicare il regime della dichiarazione, anche perché l'altra eventualità, ovvero l'applicazione del regime del risparmio amministrato, non potrebbe essere considerata, in virtù del fatto che il presupposto necessario per la sua applicazione è la presenza di un mandato di custodia ed amministrazione tra gli ex clienti della S.I.M. in liquidazione e quest'ultima.

L’AGE ha sottolineato che l'art. 57 del T.U.F. (1) rinvia esplicitamente al T.U.B. (2) per ciò che riguarda la procedura ed i relativi adempimenti in materia di liquidazione coatta amministrativa, e ha chiarito che, sebbene con tale procedura i contratti di mandato di gestione si risolvono ex lege, le disponibilità finanziarie non vengono restituite se non alla conclusione di essa.

Quindi, stando all'art. 91, comma 11 del T.U.B., i commissari liquidatori gestiranno tali disponibilità “ in un'ottica di minimizzazione del rischio ”, andando a sottoporre a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali. In questo caso, il regime di tassazione sarebbe quello del risparmio gestito, non certo amministrato per le motivazioni riservate ai liquidatori istanti.

C’è stata, poi, una circolare recente dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che gli obblighi che gravano sul sostituto d'imposta, anteriori alla sua liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.

Stando all'Ufficio, dunque, se il cliente opta (ex cliente della S.I.M. in liquidazione) per il regime del risparmio gestito, i commissari liquidatori andranno ad applicare lo stesso regime durante la suddetta procedura, andando a determinare l'imposta sostitutiva, che deve essere versata entro e non oltre il 16 febbraio dell'anno successivo, tenendo conto dell'intero periodo d'imposta.

Se la gestione risulta negativa, inoltre, i contribuenti si vedranno consegnare dai liquidatori una certificazione che permette di dedurre il medesimo dai propri risultati positivi realizzati successivamente in ulteriori rapporti di gestione, amministrazione o risultanti nella propria dichiarazione.