Fallimento

Il rapporto tra concordato preventivo e fallimento


Con sentenza n. 9935 depositata il 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, è stata chiamata si è pronunciata circa rapporto che c'è tra il procedimento prefallimentare e quello di concordato preventivo, chiarendo, se vi sua o meno un rapporto di prevenzione tra i due o di pregiudizialità necessaria.
La vicenda concerne espressamente la dichiarazione di fallimento di una s.r.l., avvenuta mediante sentenza del Tribunale, ed il contestuale rigetto, a causa dell'inammissibilità, della proposta di concordato preventivo che riguardava la medesima società. La Corte territoriale aveva, però, ribaltato detta decisione, andando a revocare la pronuncia di fallimento e dichiarando l'ammissibilità della richiesta di concordato, poiché sussistevano tutti i presupposti.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione

Andando a rigettare il ricorso del fallimento della S.r.l. contro questa pronuncia, la Cassazione si è espressa secondo il seguente principio:

In presenza di una richiesta di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore su istanza del creditore o su richiesta del p.m., può essere dichiarato solo quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 della Legge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.

Il presunto rapporto di pregiudizialità

La dichiarazione di fallimento peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico – giuridica, non è preclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.

La presunta improcedibilità

La pendenza di una domanda di concordato preventivo non rende tuttavia improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del p.m., né ne consente la sospensione, ma ne impedisce soltanto temporaneamente la dichiarazione di fallimento, fino al verificarsi dei suddetti eventi di cui agli artt. 162, 173, 179 e 180 Legge fall.

Il procedimento potrà, dunque, essere istruito ma si concluderà con un decreto di rigetto. Gli altri principi di diritto esposti.

Gli altri principi esposti

  1. quando la sentenza dichiarativa di fallimento è stata impugnata con reclamo, allegando sia l’incompetenza del tribunale che l’ha pronunciata sia la mancata instaurazione del contraddittorio, e quando il diverso tribunale innanzi al quale pende una procedura di concordato preventivo effettua, poiché si ritiene competente, il regolamento d’ufficio della competenza, ricorrono le condizioni per l’applicazione analogica dell’art. 48 c.p.c.; da ciò ne discende la nullità della sentenza se la Corte d'Appello effettua una dichiarazione di sospensione del processo solo dopo essersi pronunciata sulle questioni diverse da quella della competenza e successivamente, in fase di regolamento, viene dichiarata l’incompetenza del tribunale che ha emesso la sentenza di fallimento;
  2. tra la domanda di concordato preventivo e l’istanza o la richiesta di fallimento ricorre, poiché si tratta iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne discende che i relativi procedimenti debbano essere riuniti sensi dell’art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero debbani altrimenti essere applicate le disposizioni previste dall’art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se questi pendoni innanzi a giudici diversi;
  3. la domanda di concordato preventivo, che si tratti di quello ordinario o di quello con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa mediante un accordo con i suoi creditori, ma attraverso il palese scopo di effettuare un differimento alla dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto va ad integrare gli estremi di un abuso del processo, che accade quando, attraversio una lesione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, vengono ad essere utilizzati strumenti processuali per perseguire finalità che eccedono o deviano rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti;
  4. in materia di concordato preventivo, laddove a seguito della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale ha dichiarato il fallimento dell’imprenditore, attraverso l'istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere impugnata mediante reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l’impugnazione può essere proposta anche attraverso formulazione delle sole censure contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

La sentenza appare, dunque, un'importante novità e chiarisce un punto importante in materia di procedure fallimentari.

Le procedure fallimentari sono, ormai, il pane quotidiano di buona parte del contenzioso giurisdizionale. La congiuntura negativa odierna diventa è uno specchio della realtà giuridica attuale.


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