Esecuzioni

Il precetto nell'esecuzione forzata


La notificazione del titolo esecutivo ed il precetto sono degli atti preliminari. L'esecuzione deve essere iniziata entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti diventerebbe inefficace e dovrebbe essere reiterato (art. 481). Il termine resta, però, sospeso in caso di opposizione.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e può essere notificato, di regola, unitamente ad esso. La notificazione deve essere indirizzata alla parte personalmente, ex art. 137.

Ci sono, però, dei casi in cui la notificazione del precetto deve essere successiva a quella del titolo in forma esecutiva.

Ad esempio, quando l'esecuzione sia promossa contro gli eredi della parte indicata nel titolo, la notificazione del precetto, che deve essere comunque diretta agli eredi stessi, esige che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione del titolo, che può essere eseguita, entro un anno dalla morte, agli eredi collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto. Se, invece, l'esecuzione è diretta contro un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico non economico, il creditore deve attendere almeno 120 giorni prima di poter notificare il precetto. Tali disposizioni mirano ad evitare al debitore che adempia tempestivamente le maggiori spese che derivano dal precetto.

Il precetto non è altro che la formale intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine, non minore di 10 giorni, indicato dal creditore, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il presidente del tribunale competente per l'esecuzione, o un giudice da lui delegato, può dispensare dall'osservanza di tale termine dilatorio ed autorizzare l'esecuzione immediata, eventualmente subordinandola alla prestazione di cauzione, con decreto scritto in calce all'originale del precetto e trascritto nella copia da notificare, qualora ricorra pericolo nel ritardo.

Il precetto, deve contenere, a pena di nullità l'indicazione delle parti e della data di notificazione del titolo esecutivo, qualora sia avvenuto separatamente. Se si tratta di titoli per i quali non è prescritta la notificazione ma la trascrizione integrale nello stesso precetto, la corrispondenza di tale trascrizione all'originale deve essere certificata dall'ufficiale giudiziario prima della notificazione del precetto, dietro esibizione del titolo da parte del creditore istante.

L'art. 480 richiede anche la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione a norma dell'art. 26. La sua comporta che le eventuali opposizioni al precetto spetteranno alla competenza del giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e le notificazioni dirette all'intimante potranno farsi presso la cancelleria di tale giudice.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'art. 125, dalla parte personalmente oppure dal difensore munito di procura.

La notificazione del precetto determina l'interruzione della prescrizione del diritto risultante dal titolo.


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