Pignoramenti

Il pignoramento presso terzi


Il codice di procedura civile stabilisce espressamente che i creditori possono tutelare i loro diritti e soddisfare le proprie pretese aggredendo i beni di proprietà del debitore in modi diversi, a seconda che questi siano nella disponibilità del debitore oppure di un terzo.

Ci riferiamo, in particolar modo, al pignoramento presso terzi avente ad oggetto beni di proprietà del debitore che si trovano materialmente nella disponibilità di terzi soggetti.

Pignoramento presso terzi: la norma di riferimento

In particolare, è l’articolo 543 del codice di procedura civile a disciplinare questa peculiare forma di pignoramento. La citata norma stabilisce due ipotesi particolari di pignoramento presso terzi ovvero quella in cui il creditore vanta crediti nei confronti del terzo e quella in cui il terzo è in possesso dei beni di proprietà del debitore.

Un esempio per tutti: pensiamo al denaro che, anche dopo il deposito sul conto corrente, continua ad essere di proprietà del debitore ma entra materialmente nella disponibilità di un terzo soggetto ovvero la banca oppure l’istituto di credito. In questo caso, l’unico modo che ha il creditore per soddisfare i propri interessi è quello di pignorare il denaro presso il terzo.

Lo stesso meccanismo opera per lo stipendio che è nella materiale disponibilità dell’azienda almeno fino a quando non viene erogato. In tal caso, il pignoramento presso terzi opera bloccando le somme in pendenza di quel periodo di tempo che intercorre tra la maturazione del diritto alla retribuzione ed il materiale accredito dello stipendio su conto corrente.

Il conto corrente e lo stipendio sono i tipici “oggetti” che possono essere aggrediti mediante pignoramento presso terzi. Ma questa particolare forma di pignoramento può “aggredire” anche altri beni. Nei paragrafi che seguono, ci occuperemoproprio di individuare i beni che è possibile pignorare con il pignoramento presso terzi.

Pignoramento presso terzi: i beni

Iniziamo con il conto corrente bancario oppure postale. Lo abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente: se il conto corrente viene utilizzato dal debitore per l’accredito dello stipendio, è possibile pignorare le somme già depositate sul conto alla data del pignoramento ma soltanto per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale quantificato, nell’anno 2017, in 1.344,21 euro. Il pignoramento, invece, può essere al massimo di un quinto per tutte le altre mensilità.

Ma anche i libretti di deposito bancario o postale, le azioni o le obbligazioni alla cui tenuta è delegata la banca oppure il contenuto di cassette di sicurezza possono essere utilmente sottoposte a pignoramento presso terzi. Per quanto riguarda, invece, i rapporti del debitore con il proprio datore di lavoro, possono certamente essere sottoposti a pignoramento presso terzi,oltre allo stipendio base, anche il trattamento di fine rapporto, la remunerazione per gli straordinari e gli eventuali rimborsi spese.

E’ bene precisare che tutte le somme appena elencate possono essere pignorate nei limiti di un quinto.

Per quanto concerne, invece, i rapporti tra il debitore e gli istituti di previdenza, è possibile sottoporre a pignoramento presso terzi la pensione di invalidità, la pensione di anzianità, la pensione di reversibilità e gli altri importi erogati a titolo assistenziale o previdenziale.

E’ bene precisare, comunque, che tutte le somme appena elencate possono essere pignorate nei limiti di un quinto decurtato del “minimo vitale” il cui importo corrisponde all’assegno sociale aumentato della metà: nell’anno 2017, il minimo vitale corrisponde a 672,10 euro.

Possono essere sottoposti a pignoramento presso terzi anche i canoni di affitto. In tal caso, il creditore può notificare l’atto di pignoramento all’inquilino con espressa indicazione di non versare più il cane di locazione ma di accantonarlo in attesa che il Giudice decida sulla consegna delle somme al creditore sesso.

Pignoramento presso terzi: i beni impignorabili

La Legge individua alcune categorie di beni che non possono essere pignorati né con il pignoramento presso terzi né con le altre forme di pignoramento. In particolare, non possono essere pignorati i crediti alimentari, i crediti dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti, e somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario nell’assicurazione sulla vita. Non possono altresì essere pignorati i fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

Infine, non possono essere pignorate la la quota del socio di cooperativa, finché dura la società, la quota del socio di società di persone finché dura la società ed il fondo consortile, finché dura il consorzio.


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