Ci sono poi ulteriori poteri:
- accerta i crediti e diritti reali e personali che i terzi sostengono di possedere;
- nomina gli arbitri su proposta del curatore, verificando i requisiti previsti dalla legge;
- autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto
- liquida i compensi e dispone la revoca dell’incarico conferito ai difensori nominati dal curatore;
- provvede avverso ogni reclamo proposto;
- riferisce al tribunale sugli affari per cui è richiesto il provvedimento del collegio;
- emette o provoca dalle autorità preposte i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi rivendicanti loro diritti incompatibili con tale acquisizione;
- convoca il curatore e il comitato dei creditori ex lege e quando lo ritenga necessario.