Legge Fallimentare

Il Giudice Delegato | parte 1


Il giudice delegato | parte1 Il giudice delegato, ai sensi dell’art. 25 della l.f. esercita le funzioni di vigilanza e di controllo affinché la procedura risulti regolare.

Ci sono poi ulteriori poteri:

  1. accerta i crediti e diritti reali e personali che i terzi sostengono di possedere;

  2. nomina gli arbitri su proposta del curatore, verificando i requisiti previsti dalla legge;

  3. autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto

  4. liquida i compensi e dispone la revoca dell’incarico conferito ai difensori nominati dal curatore;

  5. provvede avverso ogni reclamo proposto;

  6. riferisce al tribunale sugli affari per cui è richiesto il provvedimento del collegio;

  7. emette o provoca dalle autorità preposte i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi rivendicanti loro diritti incompatibili con tale acquisizione;

  8. convoca il curatore e il comitato dei creditori ex lege e quando lo ritenga necessario.

 

Urge fre la seguente riflessione, il potere del giudice delegato di emettere o provocare i c.d. provvedimenti urgenti volti a tutelare il patrimonio, è stato limitato dalla mancata contestazione degli interessati. Un esempio fra tutti è rappresentato dai decreti di acquisizione, provvedimenti nati nella prassi, emessi dal giudice, per far entrare nel fallimento beni che ne erano rimasti fuori.

 

(segue)


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