Fallimento

Il fallimento non può essere sospeso dal concordato


Il fallimento non può essere sospeso dal concordato 

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 23.01.2013 n° 1521

Le Sezioni Unite della sentenza in esame, si sono espresse sul rapporto tra domanda di concordato preventivo e fallimento, sostenendo che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento è di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto del concordato in motivi d’impugnazione del successivo fallimento), bisogna, inoltre coordinare i due procedimenti.

Il criterio della prevenzione, in base al quale la pronuncia di fallimento era subordinata all’esperimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, era fondato sulla vecchia formulazione dell’art. 160 l.f., per la quale all'imprenditore veniva concessa facoltà di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato.

Si riteneva inoltre che, qualora pendessero contemporaneamente le due procedure, il tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di concordato anche se proposta dopo la richiesta di fallimento.

Il d.l. n.35 del 2004 ha, tuttavia, eliminato l’inciso in base al quale si poteva proporre domanda di concordato fino a che il fallimento non fosse dichiarato.

Da qui, si desume che la possibilità per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione, ma una specificazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque "disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", venendo così a paralizzare le iniziative di recupero del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo”, sancito dall’art. 111 della Costituzione.


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