Il curatore, ai sensi dell’art. 31 l.f. è l'organo del fallimento al quale spetta l'amministrazione del patrimonio fallimentare. Esso pone in essere tutte quelle operazioni della procedura che avvengono sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
Il curatore è un pubblico ufficiale e gode, a seguito della riforma fallimentare, di funzioni che gli sono proprie. Non è quindi un mero rappresentante dei creditori o sostituto del fallito.
Andiamo ad analizzare la fase della nomina:
Il curatore è nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o nei casi di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (art. 27 l.f.);
Tale figura deve essere scelta tra soggetti che posseggono requisiti specifici di professionalità, come avvocati o dottori commercialisti;
Dopo la comunicazione della nomina, ha l’obbligo, entro due giorni successivi, di comunicare al giudice delegato la propria accettazione, in caso contrario il tribunale provvederà a sostituirlo con provvedimento d’urgenza;
La nomina del curatore non può ricadere su: il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori del fallito e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché qualunque persona si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.