Gli effetti del fallimento per i creditori parte 9
I coobbligati
Ai sensi dell’art. 62 l.f. 2° co., il coobbligato non fallito può insinuarsi nel fallimento per la somma pagata al creditore. La norma considera implicitamente il caso in cui il creditore non ha ricevuto dal coobbligato non fallito l’intero importo del credito. Cosa succede in questi casi? Se vi è insinuazione al fallimento da parte del coobbligato non fallito, il creditore può farsi assegnare una quota di riparto, quella che sarebbe spettata a tale coobbligato, fino alla soddisfazione del suo credito per intero. Nel caso in cui il creditore non riesca comunque a recuperare quanto gli spetta, si potrà sempre agire per la rimanente parte del suo credito nei confronti del coobbligato.
C’è poi l’ipotesi prevista dall'art. 63 l.f. , e cioè il caso in cui il coobbligato che ha pagato il creditore, si sia garantito la sua azione di regresso attraverso un pegno o un'ipoteca sui beni dell'altro coobbligato che è fallito. In questo caso il coobbligato diventa creditore privilegiato e deve essere soddisfatto per la somma per la quale ha contratto l’ipoteca o pegno. La somma ricavata dalla vendita dei beni potrebbe non andare a questo coobbligato, perché mettiamo il caso in cui il creditore non sia stato integralmente soddisfatto, egli avrà comunque diritto a ottenere il ricavato della vendita dei beni sottoposti alla garanzia, in conto della somma a lui spettante.