Concordato Fallimentare

Il concordato fallimentare: l’approvazione e l’omologazione


Una delle forme di chiusura del fallimento è il concordato fallimentare. Grazie ad esso, la procedura di fallimento si conclude con un accordo tra il fallito (oppure un terzo) e i creditori che si impegnano a rispettare determinate condizioni. L'istituto del concordato fallimentare è stato profondamente riformato dal Legislatore. A seguito della riforma, la proposta di concordato può essere avanzata da un terzo oppure da uno o più creditori. Avuto riguardo alle tempistiche, il concordato fallimentare può essere presentato anche prima dell'emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Ovviamente a patto che i dati contabili e le informazioni disponibili diano la possibilità al curatore di stilare un elenco provvisorio di tutti i creditori del fallito. Questo elenco, come visto in precedenza, deve essere approvato dal Giudice Delegato. Ma quale deve essere il contenuto della proposta di concordato? Scopriamolo in dettaglio.

Concordato fallimentare: il contenuto della proposta

L'art. 124 Legge Fallimentare disciplina il contenuto della proposta di concordato. In particolare, la norma stabilisce che tale proposta possa prevedere la suddivisione dei creditori in classe. Tale suddivisione andrà fatta tenendo conto degli interessi economici omogenei, della loro posizione giuridica. La proposta può altresì contenere trattamenti differenziati tra i creditori appartenenti a classi diverse: in questo caso dovranno essere indicate le motivazioni. Con la proposta si può anche scegliere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti tramite qualsivoglia forma. Si può inoltre stabilire che non vengano subito soddisfatti integralmente i creditori privilegiati. In ogni caso, la proposta di concordato deve prevedere che questi creditori siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrà essere realizzata sulla somma ricavata in fase di liquidazione. Si dovrà ovviamente considerare il valore di mercato dei beni o dei diritti. La proposta di concordato fallimentare, ovviamente, non potrà mai andare ad alterare il trattamento che la legge stabilisce ad ogni classe di creditore per effetto delle cause di prelazione. L'ultimo comma dell'art. 124 della Legge Fallimentare, poi, stabilisce che la proposta di concordato può prevedere anche "la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato”. La proposta di concordato deve essere presentata al Giudice Delegato. Quest'ultimo, dopo averne valutato la ritualità, dopo aver acquisito parere del comitato dei creditori e del curatore, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori. Il Giudice fissa,, altresì, un termine entro cui i creditori possono - ex art. 125 Legge Fallimentare - far pervenire l'eventuale dissenso. Il silenzio dei creditori - ex art. 128 ultimo comma L.F. - equivale al loro consento. L'approvazione del concordato fallimentare L'art. 128 Legge Fallimentare prevede che il concordato è approvato quando riceve il voto favorevole di quei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si segue, in tal caso, il disposto dell'art. 127 L.F. Una volta spirato il termine per effettuare le votazioni, il curatore una relazione sull'esito delle stesse al Giudice Delegato. Se la proposta è stata approvata dai creditori, il Giudice dispone che ne venga data immediata comunicazione al proponente tramite posta elettronica certificata. L'immediata comunicazione è strumentale ai fini della richiesta dell'omologazione del concordato  al fallito e ai creditori che non hanno espresso il loro consenso. Tale richiesta può essere avanzata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il Giudice Delegato, infine, fissa un termine per proporre eventuali opposizioni.

L'omologazione del concordato

Se nessuno propone opposizione nel termine stabilito dal Giudice, il Tribunale (ex art. 129 comma 4 L. F.), verifica la regolarità della procedura e l'esito della votazione. Poi omologa il concordato con decreto motivato. Avverso tale decreto non è previsto gravame. Esso viene pubblicato ex art. 17 L.F. La pubblicazione del decreto è necessaria per l'eventuale proposizione del reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. Scaduti i termini per effettuare l'opposizione, la proposta diventa efficace ed il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento. Il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori sorvegliano sulla esecuzione del concordato. Tale attività di sorveglianza è strumentale pr verificare che il concordato venga adempiuto secondo quanto prescritto nel decreto di omologazione. Ai sensi dell'art. 137 L.F., su istanza di ciascun creditore, il concordato omologato può essere risolto. Cià è possibile in alcune ipotesi:

  • in caso di mancata costituzione delle garanzie promesse;
  • in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal concordato

Su istanza del curatore o dei creditori, poi, il concordato può essere annullato dal Tribunale in due casi:

  • quando venga scoperto che è stato esagerato il passivo con dolo;
  • quando sia stata sottratta o dissimulata una consistente parte dell'attivo.

In questi due casi, la sentenza riapre la procedura di fallimento ed è anche provvisoriamente esecutiva.


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