Concordato Fallimentare

Il concordato del consumatore


C'è stato un decreto del Ministro della Giustizia n. 202/2015 con cui è stata applicata la L. 3/2012 per tutti i privati cittadini. La richiesta deve essere depositata presso il Tribunale territorialmente competente.

La nuova procedura concorsuale

Si tratta di una nuova procedura concorsuale, dove, proprio come nel fallimento ordinario, consente ai debitori insolventi e in difficoltà non temporanea di adempimento degli obblighi assunti, che non dipendano da attività imprenditoriale o professionale, di accedere ad una specie di concordato tra i creditori.
Si parte dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, ma l'accento su tali disposizioni è stato messo da un decreto  del Tribunale di Busto Arsizio - seconda sezione civile - in data 15 settembre 2014 e, attualmente Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24/9/2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015. In verità, fino alla pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio in pochi avevano compreso della rilevanza del provvedimento e nessuno aveva pensato che la sua applicazione poteva allargarsi anche ai crediti vantati dall’Agente della Riscossione. Successivamente al decreto del Tribunale, però, il rilievo di questa norma ha avuto l’eco necessario, sebbene molti siano stati i punti da chiarire. Ad esempio gli Enti che ne ostacolano l'applicazione.
Stando a quanto fissato dalla Legge 3 del 2012, i privati o comunque i soggetti che non rientrano nella legge fallimentare (quindi sono esclusi i soggetti che svolgono attività imprenditoriali) possono accedere a questa procedura che è molto simile a quella del concordato preventivo o del fallimento

I requisiti che non devono mai mancare

E' fondamentale la presenza di alcuni requisiti. Tra questi, prima di tutto ci deve essere un sovraindebitamento, ovvero deve esistere una situazione di sperequazione economica tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore.
La procedura fissata dalla legge prevede un’apposita richiesta del debitore, che va depositata al Tribunale territorialmente competente, con l'aiuto e la supervisione dei soggetti abilitati alla composizione della crisi ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 27/1/2015 (tra i quali gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili ed i notai),  e che deve contenere la proposta concreta di pianificare e chiudere, sebbene in via parziale, tutti suoi debiti.

Quali documenti devono essere allegati

Devono essere allegati all’istanza l’elenco dei debiti che esistono entro quella data, l’elenco delle spese correnti che servono per il sostegno sovraindebitato e della sua famiglia, assieme ad un apposito certificato comunale, contenente l'elenco dei redditi posseduti e dei mobili ed immobili di sua proprietà nonchè degli eventuali garanti.
La proposta deve prevedere  il pagamento integrale dei crediti impignorabili e la previsione di pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, andando ad assicurare il pagamento della misura realizzabile attraverso una liquidazione del bene sulq uale insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato.
Per i tributi, come l’IVA, che vanno a costituire risorse che appartengono all’Unione Europea, nonchè per le ritenute operate ma non versate, non possono essere permesse delle riduzioni ma solo la dilazione del pagamento. Se la proposta è stata accolta e se il piano di ristrutturazione dei debiti è stato approvato da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti almeno i tre quarti del totale dei crediti, la procedura vincola i creditori per intero. Il Giudice, dovrà, dunque, disporre la sospensione delle eventuali procedure esecutive che pendono nei confronti del debitore. L’accordo può avere al suo interno la rinuncia del creditore agli interessi moratori ed alle penali e prevedere una rateizzazione dei crediti.

In questo modo si possono evitare i pagamenti equitalia

Il rispetto dell’accordo conduce all’estinzione delle obbligazioni originare. Al contrario il debitore perde gli effetti del concordato, ripristinando le obbligazioni originarie. 
Di recente, il tribunale di Busto Arsizio, attraverso il decreto summenzionato, ha precisato, che la procedura di cui parliamo può essere applicata anche quando esiste un solo creditore ed anche quando tale creditore è l’Agente della Riscossione (nel caso in questione Equialia spa). Si è spiegato, infatti, che chi ha una o più cartelle esattoriali che non puà pagarre, può evitare le esecuzioni previste dalla normativa sulla riscossione coattiva (ipoteca sugli immobili. pignoramento presso terzi, "ganasce fiscali" ecc.) qualora, attraverso l'accesso alla procedura di esdebitamento, sia autorizzato alla riduzione del suo debito. Nell'ipotesi di Busto Arsizio il debito verso Equitalia ha subito una riduzione dagli originari 86.000 Euro alla cifra minore di 11.000 Euro. Una vera agevolazione.
Tale riduzione non sempre corrisponde ad una perdita per lo Stato. Basti pensare che al contrario, molto probabilmente, il credito sarebbe divenuto non esigibile e dunque non recuperabile. In tal modo l'inesigibilità è solo parziale.


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