I crediti dello studio associato non sono privilegiati. Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.09.2011 n° 18455. La questione e la decisione della Corte di Cassazione.
I giudici del Tribunale avevano respinto l’opposizione della parte, motivando che l’associazione tra professionisti dava vita ad un organismo collettivo dotato di struttura organizzativa che non permetteva di concedere il privilegio: esso viene riconosciuto al singolo professionista. La norma non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva.
Lo studio associato aveva proposto ricorso in Cassazione, presentando la violazione di legge, visto che in concreto, la prestazione professionale restava “personale” e che lo studio associato, che comprendeva solo due avvocati, non poteva essere considerato un’impresa.
La Corte di Cassazione risponde ritenendo inammissibile la legittimazione attiva concorrente del singolo professionista e dello studio legale associato ad esigere il pagamento, l’ammissione al passivo del fallimento.
Il fatto che la domanda sia stata proposta da parte dello studio associato, fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale e la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio; al contrario il titolare del credito sarebbe il professionista, legittimato, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato tra cliente e studio associato.
La Corte ha quindi confermato quanto statuito dal Tribunale. Ha aggiunto, poi, che il riconoscimento del credito richiesto dall’associazione professionale non va escluso in ogni caso, perché, potrebbe essere, in alcune ipotesi, fondato sulla cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo avvocato, purché ciò sia evidente e certificato.