Fallimento

Gli effetti della chiusura di un fallimento


La decisione del tribunale può essere sottoposta a impugnazione; in tal caso il decreto acquista efficacia quando le impugnazioni siano state definitivamente rigettate. Se non ci sono state delle impugnazioni, il decreto di chiusura del fallimento acquista la sua efficacia una volta decorso il termine per il reclamo.

Gli effetti della chiusura del fallimento secondo gli articoli 118 e 120 l.f.

Con la chiusura del fallimento: cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento; le azioni che sono esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite;i creditori acquisiscono nuovamente il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo che non vi sia stata esdebitazione; il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 del c.p.c., cioè prova scritta idonea ad ottenere un decreto ingiuntivo non esecutivo.

L’ultimo co. dell’art. 118 prevede che: Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

Si evince, dunque, che non sempre il fallimento estingue la società, ma solo nelle ipotesi in cui questo si sia chiuso per le ipotesi in cui è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali,  né i crediti prededucibili e le spese di procedura. In tutte le altre situazioni, invece, saranno i soci a scegliere di andare avanti con l'attività oppure decidere di cessarla.
In caso di fallimento di soci in seguito al fallimento della società, sono chiusi anche i fallimenti aperti nei confronti di questi, a meno che uno di questi non fosse già fallito come imprenditore individuale.

 

Parte 2


News correlate