Concordato Preventivo

Gli effetti del concordato preventivo


Al contrario di quanto accade in caso di fallimento durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Ciò, però, non significa che il debitore conservi completamente la sua autonomia durante il concordato; l'art. 167 l.f. prevede, infatti, una serie di atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato; possiamo distinguere, quindi, tra atti che il debitore può compiere senza autorizzazione, e atti dove, invece l'autorizzazione è necessaria. 

Si tratta, quindi, di una divisione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e  altri atti, che seppure non abbiano sempre tale qualità, possono potenzialmente violare la par condicio tra i creditori.

Gli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato.

i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni

gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione. La mancata autorizzazione rende gli atti compiuti inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.


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