Fallimento

Fallimento società di fatto in nuova sentenza di Cassazione


Rivoluzionaria la massima espressa dalla prima Sezione della Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016, ha finalmente posto un “punto” definitivo ad un dilemma interpretativo relativo al fallimento della società di fatto.

Nella citata sentenza, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che, nel caso in cui fallisca una società di fatto, “travolta” dal fallimento sarà anche la società a responsabilità limitata, socia della stessa società di fatto. Il fallimento della società a responsabilità limitata, come ha stabilito la Corte di Cassazione, non necessita dello stato di insolvenza.

Fallimento: cos’è la società di fatto

Per comprendere al meglio la portata della sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016 pronunciata dalla Corte di Cassazione, è interessante approfondire la fattispecie della “società di fatto”. In particolare, per il nostro ordinamento giuridico, la società di fatto sorge e viene costituita in base ad una mera intesa verbale. Essa può anche sorgere da un mero comportamento concludente dal quale emerga, in maniera inequivocabile ed incontrovertibile, la volontà delle parti di andare a costituire un rapporto sociale. Il Legislatore, dunque, prevede la sussistenza di un elemento soggettivo: i contraenti devono avere la comune intenzione di collaborare per perseguire e realizzare uno scopo di lucro: le parti dell’accordo, in particolare, devono essere guidati dall’affectio societatis ovvero dalla volontà di diventare soci. Accanto al citato “elemento soggettivo”, è necessario la sussistenza anche di un elemento oggettivo: i soci dovranno infatti destinare e conferire – in un fondo comune – beni e servizi per il perseguimento dello scopo sociale.

La società di fatto non è iscritta nel registro delle imprese: si tratta di una precisazione molto importante poiché la mancata iscrizione nel registro delle imprese rende la società di fatto priva di personalità giuridica. Al contrario, la società di fatto gode di soggettività giuridica.

Il fallimento delle società di fatto

Essendo una società esistente “a tutti gli effetti”, anche la società di fatto che eserciti attività commerciale, può essere assoggettata alla procedura fallimentare. Il fallimento della società di fatto si riflette, inevitabilmente, anche su tutti i soci che falliscono insieme alla società.

Il fallimento della società di fatto: l’orientamento della Suprema Corte

L’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016 è chiaro: nel momento in cui una società di fatto - che abbia come uno o più soci illimitatamente responsabili una società a responsabilità limitata – versi in stato di insolvenza, il fallimento di questa si estende “ex lege” anche alla società a responsabilità limitata. L’effetto dell’estensione del fallimento deve essere ricondotto all’articolo 147, comma 1 della Legge Fallimentare che, in tema di fallimento di società apparente stabilisce che: “La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV [2291-2324 c.c.] e VI [2452-2461 c.c.] del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

L’estensione del fallimento alla società a responsabilità limitata, come prima precisato, non necessita dell'accertamento dell’insolvenza come stabilito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 1095 del 21 gennaio 2016.

Gli effetti del fallimento

La sentenza che dichiara il fallimento della società determina una serie di effetti sia nei confronti del fallito sia nei confronti dei creditori. Il fallimento, inoltre, si ripercuote anche sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

La sentenza di fallimento, ad esempio, priva il fallito “dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento” e determina la perdita della legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale: per le citate controversie potrà stare in giudizio solo il curatore.

I creditori, invece, non potranno esercitare alcuna azione (individuale, esecutiva o cautelare) sui beni compresi nel fallimento, anche relativa a crediti maturati durante il fallimento.

Quanto agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, la Legge precisa che, “nei contratti ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti, in caso di fallimento di una delle due parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nello stesso in luogo del fallito, assumendo tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo” (art. 72).


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