Fallimento

Fallimento, oneri fiscali e imposta di registro


La Corte Costituzionale con la sentenza 10.06.2010 n° 198 , si esprime in materia di fallimento, oneri fiscali e imposta di registro

Con tale sentenza la Corte Costituzionale stabilisce che il rilascio della copia della sentenza nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere condizionato al pagamento dell’imposta di registro.

La sentenza è molto recente, è infatti la 198/2010, con la quale si dichiara illegittimo l’articolo 66, comma 2, DPR n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), laddove non da’ questa possibilità. Si fa riferimento alla parte in cui non prevede che la disposizione di cui al co. 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione che sia) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, per poter variare quest'ultimo. Tra l’interesse alla tutela giurisdizionale e l’interesse alla riscossione dei tributi, deve essere preferito il primo. La tutela costituzionale, infatti, deve essere favorita anche durante l’esecuzione forzata.

Per quanto riguarda la normativa, l’art. 66 co. 1 del DPR 131/86 fa riferimento al fatto che i cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali, possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati o autenticati, solo dopo la registrazione degli stessi, attraverso il pagamento dell’imposta.

Vi sono però delle eccezioni di natura tassativa al co. 2, dove non si fa riferimento all’ipotesi del rilascio della copia dell’atto di conciliazione (o della sentenza) che conclude la causa di opposizione allo stato passivo fallimento. Esso, viene richiesto, ai fini della variazione dello stato passivo.


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