Fallimento

Fallimento delle Società 


La legge fallimentare, si occupa, come sappiamo delle regole essenziali in caso di fallimento di società. In tali casi si applica la normale procedura prevista per il fallimento dell'imprenditore individuale. Bisogna, prima di tutto, chiedersi quali sono le società che possono fallire. E’ possibile trovare una risposta nell’art. 1 l.f. che tratta dei presupposti del fallimento. Non possono fallire le società agricole e gli enti pubblici. Possono fallire le società commerciali, ma solo quelle che superano uno dei parametri indicati dall’art. 1 l.f.

Non esiste più il rapporto tra società commerciale e fallimento che esisteva nella vecchia disciplina.

Anche gli altri soggetti collettivi, che non sono società, possono fallire; ricordiamo, infatti, i consorzi, le associazioni e fondazioni che hanno come scopo l'esercizio di un'attività commerciale. Circa il tempo della dichiarazione di fallimento l'art. 10 l.f. recita al primo comma: Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo

Trascorso un anno, non si può più chiedere il fallimento della società, e ciò si capisce dal secondo comma dell'art. 10 che permette di chiedere ancora il fallimento dopo un anno, ma solo per gli imprenditori individuali e per le società cancellate d'ufficio dal registro delle imprese che abbiano, nonostante la cancellazione, continuato l'attività. Da ciò discende che per tutte le altre che hanno regolarmente chiesto la cancellazione, trascorso l'anno, non si potrà più chiedere il fallimento.

 

(Segue)


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