Fallimento

Fallimento della società di persone


Il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ai quali vengono riconosciuti gli stessi diritti del fallito circa il diritto al contraddittorio ed alla difesa nella istruttoria prefallimentare ex art. 15 l.f. (art. 147 l.f. comma 3)

Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è una conseguenza automatica del fallimento della società, non è necessaria alcuna nuova dichiarazione o l'accertamento della loro insolvenza. Il fallimento della società può produrre il fallimento dei soci occulti illimitatamente responsabili e della società occulta. Nonostante la presenza di più fallimenti distinti (quello della società e quelli di ogni singolo socio) il tribunale nomina un solo giudice delegato e un solo curatore, mentre si possono nominare più comitati dei creditori ai sensi dell’art. 148 l.f.

In caso di cessazione del rapporto o di cessazione della responsabilità illimitata nelle ipotesi di trasformazione, fusione, o scissione, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili è sottoposto a tre condizioni ai sensi dell’ art. 147 comma 2: non deve essere  trascorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione; devono essere state osservate le formalità previste dalla legge per rendere noti ai terzi i fatti indicati; la dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

 

(Segue)


News correlate