Fallimento

Fallimento - Crediti amministrazione finanziaria


Dunque, l'Amministrazione finanziaria, assieme alla massa dei creditori dovrà rispettare il termine annuale che la legge fallimentare prevede perché vengano presentate le istanze di insinuazione tardiva al passivo. Andando ad escludere che tempi più lunghi previsti per la formazione dei ruoli ed eventuali emissioni di cartelle vadano a creare un'esclusione di responsabilità di carattere generale nel rispettare il termine previsto.

E' il contenzioso tra Equitalia e curatela fallimentare che ha generato una tale riflessione

Il Tribunale ha deciso in maniera negativa rispetto all'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. proposta dalla S.p.A. Equitalia-Esatri. Quest'ultima aveva fondato la propria opposizione, sostenendo che fosse stato eslcuso un credito per tributi insinuato in via tardiva. 
Il giudice dell'opposizione ha escluso il credito sulla base dell'assenza di una prova della non imputabilità del ritardo relativo all'insinuazione tardiva che è stata presentato successivamente all'anno in cui lo stato passivo è stato reso esecutivo.
La Spa Equitalia-Esastri ha deciso di proporre un ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale. L'argomentazione della ricorrente si fondava sulla mancata applicazione dell'art.101 legge fallimentare.

La Cassazione perà rigetta il ricorso, seguendo una linea già chiara nel corso del tempo

La Suprema Corte ha rilevato che il problema posto era stato già oggetto di soluzione attraverso molteplici decisioni con le quali si andava ad affermare il seguente principuo: per vantare il credito tributario verso il fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore dovranno addivenire alla presentazione dell'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 legge fall.. I differenti e maggiori termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle (v. art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) non possono da soli divenire ragioni di scusabilità del ritardo la quale deve essere, invece, sottoposta a valutazione – in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo – andando a porre in relazione i tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per la predisposizione dei titoli affinché avvenga una tempestiva insinuazione delle proprie pretese creditorie al passivo.
In un caso simile veniva direttamente cassato, da parte dei Supremo Giudici, il  decreto attraverso il quale il tribunale, al quale si era fatto riferimento mediante opposizione allo stato passivo dall'esattore. In tale caso il credito era stato escluso dal giudice delegato a causa del fatto che l'istanza di ammissione era stata presentata tardivamente, ovvero trascorso un anno. Tuttavia il ritardo era stato valutato come scusabile. Questo perché i ruoli erano stati consegnai e formati dopo un controllo della dichiarazione fiscale, quando l'anno per far partire l'insinuazione tardiva era, ormai, trascorso.
Stando, invece, al discorso della giurisprudenza di legittimità, spiega la Corte di Cassazione, l'elemento rilevante è proprio la condotta dell'amministrazione nel momento in cui andrà a predisporre i ruoli, in modo da accertare se questa, nel momento in cui ha avuto conoscenza del fallimento, si sia attivata per l'accelerazione delle procedure dirette a questo fine.
Per tali motivi si ritiene che l'Amministrazione finanziaria sia obbligata e rispettare il termine annuale previsto dalla l. fallimentare, art. 101,perchè si debbano presentare le istanze tardive di insinuazione escludendo che i termini maggiori e diversi che sono previsti per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, vadano a costituire un'esclusione di responsabilità di carattere generale dall'osserva dell'articolo medesimo.

In soldoni, cosa rileva per il fallimento

Quindi, quando l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento, la stessa deve procedere alla predisposizione dei titoli perché vada ad insinuare tempestivamente i propri crediti al passivo, con dei termini che non superano quelli massimi previsti dalla legge per questo tipo di attività.
In tal caso il giudice del merito aveva rilevato che l'Ente impositore aveva avuto notizia della declaratoria di fallimento (datata 2007) ma per problemi di organizzazione interna aveva trasferito al concessionario i ruoli nel 2009, pur questi facenti riferimento a redditi del periodo che va dal 2001 al 2006. Concerne dunque, i rapporti interni tra concessionario e Ente impositore curatela, la questione in relazione a chi sia imputabile il ritardo, mentre, in merito alla tardività, bisogna far riferimento all'art.101 per il ritardo imputabile all'ent creditore. Sulla base del ragionamento, il ricorso è stato rigettato.

Quale sarà l'impatto pratico sul fallimento?

Stando, dunque, all'interpetazione della Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria, proprio come ciascun singolo creditore è tenuta al rispetto del termine annuale che la legge fallimentare prevede per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, senza che i termini maggiori vengano applicati.


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