Fallimento

Fallimento: ammissione al passivo con riserva del creditore


Fallimento: l’ammissione al passivo con riserva del creditore contestato. Cassazione civile , sez. I, sentenza 23.08.2012 n° 14617

La Corte di Cassazione, attraverso tale pronuncia, ha cassato la sentenza del Tribunale di Monza. Quest’ultima sostiene che l’ammissione al passivo del creditore erariale sia impossibile, nel caso in cui si attenda la pronuncia di primo grado della Commissione tributaria provinciale. Quest’ultima andrà ad accertare l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla società.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che, see sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva; nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando oil termine per la proposizione della controversia innanzi al giudice competente è decorso infruttuosamente, ovvero, quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o si è estinto, in ogni caso.

La giurisprudenza ha spiegato, inoltre, che, senza mettere in dubbio l'esclusività della giurisdizione delle Commissioni Tributarie per ogni contestazione del ruolo e del merito della pretesa tributaria, in caso di fallimento del contribuente, il presupposto necessario dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica di questa al curatore fallimentare. Ricevuta la notifica egli potrà presentare ricorso.


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