Secondo quanto sancito dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza n.429 del 27 aprile 2016 nell’ambito di un giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, la domanda di pagamento di un debito che il creditore inoltra alla curatela fallimentare, anche se in forma “irrituale”, è comunque valida per poter interrompere i termini di prescrizione nei confronti sia della curatela cui la domanda è indirizzata, sia nei confronti del debitore fallito tornato in bonis.
La vicenda
Per arrivare a comprendere in che modo si sia arrivati a tale pronuncia, val la pena compiere un piccolo passo indietro e ricostruire la fattispecie. La vicenda è infatti iniziata quando il curatore di due soci imprenditori falliti ha scelto di esercitare quanto previsto dall’art. 72 l.f., con riferimento a un preliminare con cui costoro, prima della dichiarazione di fallimento, avevano promesso in vendita un appartamento a due privati. Il curatore li citò in giudizio e dichiarò di sciogliersi dalla promessa di vendita non ancora eseguita, nonostante i privati avessero versato il prezzo, e fossero entrati in possesso del bene.
I convenuti, a questo punto, hanno proposto una domanda riconvenzionale finalizzata a ottenere una sentenza che potesse far luogo al contratto definitivo, e potesse trasferire la proprietà, domandando anche il pagamento delle somme da loro anticipate per il completamento dell’impianto di riscaldamento. Nel corso del giudizio, il fallimento era stato chiuso e il Tribunale di Taranto aveva ritenuto che la domanda del curatore fosse diventata improseguibile. Per questo motivo accolse le domande riconvenzionali dei promittenti, disponendo il trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile in loro favore. Successivamente, però, la Corte d’appello di Lecce, ribaltò la decisione poiché ritenne che il recesso esercitato dal curatore fosse efficace anche dopo la chiusura del fallimento, dichiarando sciolto il preliminare.
Cassazione
La vicenda arriva quindi in Cassazione, con i giudici della Suprema Corte che, seppur hanno confermato la decisione con riguardo al preliminare, hanno nel contempo annullato la parte in cui veniva rigettata la richiesta di pagamento dei lavori svolti sull’appartamento dai promittenti acquirenti. Per i giudici, la proposizione della domanda di pagamento di un credito concorsuale, secondo il rito ordinario e senza il rispetto delle speciali procedure di insinuazione al passivo, rendeva certamente inammissibile la domanda stessa, ma non impediva l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione.
La sentenza è così stata rinviata per un nuovo giudizio in Corte d’Appello, affinchè si valutasse nel merito la richiesta delle somme anticipate dai promittenti acquirenti del preliminare risolto. Qui, la Corte ha potuto verificare che gli imprenditori avevano assunto l’obbligo di completare i lavori, ma poi lo avevano disatteso. I promittenti acquirenti avevano prodotto quietanza di pagamento per i lavori svolti da terzi, genericamente oggetto di contestazione dalle controparti. E questo è stato sufficiente, in buona evidenza, affinchè gli imprenditori fossero condannati a pagare l’intera somma, con interessi.