La procedura per espropriare un immobile di proprietà di un debitore insolvente è disciplinata dal codice di procedura civile e può essere attuata quando il debitore non adempie i suoi obblighi.
Per procedere all’espropriazione si deve iniziare un processo esecutivo; l’esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
· le sentenze e i provvedimenti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziari);
· le cambiali ed altri titoli di credito cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
· gli atti ricevuti da notai o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
L’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto; la notificazione va fatta personalmente al debitore, salvo eccezioni, dall’ufficiale giudiziario.
Il precetto notificato unitamente al titolo esecutivo contiene l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro 10 giorni dalla notifica di esso con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
L’autorizzazione all’esecuzione può anche essere immediata, con cauzione o senza, e deve essere concessa dal Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione. E’ data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
Il precetto diventa inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Il creditore, una volta in possesso del titolo esecutivo, può procedere ad espropriazione dei beni mobili presso il debitore o presso terzi o ad espropriazione immobiliare.
L’espropriazione forzata ha luogo con il pignoramento dell’immobile (art. 491 c.p.c.) cioè con
la notifica dell’ingiunzione e dell’individuazione del bene assoggettato ad esecuzione.