Esdebitazione è nata per permettere, al soggetto fallito, di liberarsi di tutti quei debiti che non hanno trovato soddisfazione, dopo la chiusura della procedura fallimentare.
La riforma legislativa del 2006 ha introdotto un nuovo peculiare istituto che si inserisce nell'ambito del fallimento. Gli artt. 142 e seguenti della Legge Fallimentare disciplinano l'esdebitazione, l'istituto giuridico che - a seguito dell riforma - ha sostituito il vecchio istituto della "riabilitazione". Ma come opera l'esdebitazione e che cosa comporta? Essa conferisce al fallito la possibilità di liberarsi di tutti i debiti che non sono stati soddisfatti dopo la chiusura della procedura fallimentare. Ma in sostanza, come opera l'esdebitazione? Questo peculiare istituto giuridico non è altro che una dichiarazione di inesigibilità dei crediti che non hanno trovato la loro soddisfazione nella procedura fallimentare. Tale facoltà è conferita solo ai soci illimitatamente responsabili delle società personali e agli imprenditori individuali.
Esdebitazione: presupposti
La legge Fallimentare, all'art. 142 stabilisce quali siano i presupposti che consentono ad un imprenditore di avvalersi e di beneficiare dell'esdebitazione. In particolare, l'imprenditore
- durante la procedura fallimentare deve aver fattivamente collaborato con tutti gli Organi propri della procedura. Deve aver fornito tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'accertamento del passivo. Deve, in buona sostanza, aver agevolato lo svolgimento della procedura fallimentare;
- nell'ottica di una collaborazione fattiva, l'imprenditore non deve aver assunto nessun comportamento atto a ritardare ed ostacolare la regolare prosecuzione della procedura;
- deve aver rispettato tutto quanto disposto dall'art. 48 L.F.. Tale norma prevede che l'imprenditore sia obbligato a consegnare al curatore tutta quella corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento;
- non deve avere già goduto e beneficiato dell'esdebitazione negli ultimi 10 anni;
- non deve aver cagionato o aggravato il dissesto finanziario rendendo così difficile da ricostruire il suo patrimonio e tutti i movimenti di denaro compiuti nell'ambito dell'attività imprenditoriale. Non deve aver distratto l'attivo o aver esposto passività insussistenti e, infine, non deve aver fatto ricorso abusivo al credito.
In particolare, l'imprenditore non deve aver subito una condanna - con sentenza passata in giudicato - per bancarotta fraudolenta oppure per altri delitti commessi contro l'economia pubblica, il commercio, l'industria oppure non per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa. Salvo, ovviamente, che nel frattempo non sia intervenuto l'istituto della riabilitazione. L'art. 142, al secondo comma, stabilisce inoltre che l'imprenditore non possa beneficiare dell'istituto giuridico dell'esdebitazione nel caso in cui non siano stati soddisfatti, almeno in parte, i crediti di cui alla procedura fallimentare.
Esdebitazione: quali debiti estingue?
Non tutti i debiti si estingono automaticamente attraverso l'istituto giuridico dell'esdebitazione. L'art. 142 comma 3 individua, infatti, alcune categorie di debiti che non possono beneficiare di questo importante meccanismo. In particolare, non possono considerarsi estinti a seguito dell'esdebitazione:
- gli obblighi di versare l'assegno di mantenimento;
- gli obblighi di corrispondere gli alimenti;
- tutte le obbligazioni derivanti da rapporti che esulano l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- i debiti derivati da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- eventuali sanzioni penali ed amministrative pecuniarie purchè non siano accessorie ai debiti estinti.
Un'altra puntualizzazione è, poi, necessaria: l'istituto giuridico dell'esdebitazione non estingue i diritti vantati dai creditori nei confronti di eventuali fideiussori, obbligati in via di regresso e coobbligati.
Esdebitazione: il procedimento
L'art. 143 della Legge Fallimentare regola il procedimento per l'esdebitazione. La legge stabilisce che il Tribunale ha competenza a decidere sull'esdebitazione. In particolare, il Tribunale, verifica prima la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'art. 142 della Legge Fallimentare, valuta i comportamenti collaborativi tenuti dal fallito nell'ambito del procedimento fallimentare, sente il curatore e il comitato dei creditori e, infine, dichiara - con lo stesso decreto di chiusura del fallimento - inesigibili nei confronti del debitore dichiarato fallito, i debiti concorsuali che non sono stati soddisfatti integralmente. La dichiarazione di esdebitazione viene pronunciata dal Tribunale anche su ricorso presentato dal fallito entro l'anno successivo alla chiusura del fallimento. In tal caso, sia il ricorso che il decreto emesso dal Tribunale devono essere comunicati dal curatore a messo posta elettronica certificata.
Contro il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione, può essere proposto ricorso dai creditori non soddisfatti, dal Pubblico Ministero e da chiunque sia interessato e anche dallo stesso debitore. Avverso il decreto può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello - ai sensi dell'art. 26 - nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica. La Corte d'Appello deciderà in camera di consiglio. Infine, l'art. 144 della Legge Fallimentare stabilisce che il decreto con cui il Tribunale accoglie la domanda di esdebitazione inizia a produrre effetti anche nei confronti "dei creditori anteriori all’apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo”. In questo caso particolare, l’esdebitazione opererà "per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso."