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Esdebitazione debiti previdenziali in caso di fallimento


Attraverso la pronuncia n. 4844 dello scorso 11 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha potuto chiarire in che modo possono essere trattati i debiti di natura previdenziale nell'ipotesi di fallimento dell'impresa. Lo ha fatto, nella fattispecie, occupandosi di un caso di presunta inesigibilità dei debiti nei confronti di un imprenditore che era già stato dichiarato fallito, poichè si ritenevano sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto dell'esdebitazione. Ma quali sono state le considerazioni che hanno condotto la Corte a ribaltare alcune precedenti opinioni in materia?

Le valutazioni della Corte

All'interno delle proprie considerazioni, spicca la volontà della Corte di affermare la possibilità di applicare l'istituto dell'esdebitazione anche ai debiti previdenziali che vengono strettamente riconnessi all'esercizio dell'attività commerciale da parte dell'imprenditore. Di fatti, l'art. 120 della l.f., nel prevedere che con la chiusura del procedimento di fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei crediti, non menziona in maniera specifica il debito di natura previdenziale.

Il testo dell'art. 120 l.f.

Recita, in proposito, l'art. 120 l.f., dopo le modifiche compiute dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. "Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi".

Cosa è l'esdebitazione

L'esdebitazione è il beneficio della liberazione dei debiti non onorati al termine della procedura fallimentare, che si concede al fallito, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dall'art. 142 l.f. Recita in tal modo la norma suddetta:

"Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

  1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale".

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