Pignoramenti

Equitalia: esiti delle richieste di definizione agevolata


Secondo step: la comunicazione delle somme dovute

Tra pochi giorni, esattamente il 15 giugno, scadrà il termine entro il quale Equitalia dovrà comunicare gli esiti delle richieste di rottamazione delle cartelle inviate dai contribuenti a partire da novembre 2016 fino al 21 aprile scorso.

 

 

 

Chi poteva richiedere la rottamazione

Potevano richiedere la definizione agevolata tutti coloro interessati da richieste di pagamento da parte dell’agente per la riscossione intervenute tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Nel caso di accoglimento della richiesta da parte di Equitalia, il contribuente potrà pagare solamente l’importo residuo delle somme inizialmente richieste, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

Comunicazione risultati delle richieste

"Comunicazione delle somme dovute" sarà l'oggetto della raccomandata o della p.e.c. con la quale verrà comunicato, ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, l'esito dell'adesione.

Dal 16 giugno 2017, inoltre, detta comunicazione sarà presente on line nell'area riservata del sito Equitalia.

La comunicazione indicherà quali debiti rientreranno effettivamente nella definizione agevolata, l’ammontare dell’importo dovuto e la scadenza delle eventuali rate. Conterrà, inoltre, i bollettini di pagamento, da 1 a 5, in base alla scelta effettuata dal soggetto al momento della richiesta.

La legge, infatti, ha permesso al contribuente di scegliere se pagare:

  • in un’unica soluzione;
  • a rate, da 1 fino ad un massimo di 5. In quest’ultimo caso il 70% del dovuto sarà pagato nell’anno 2017 ed il restante 30% nell’anno 2018.

In entrambe le situazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata sarà fissata nel mese di luglio 2017. Si potrà pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione.

 

Cinque tipologie di risposte possibili da parte di Equitalia

Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cinque saranno le possibili risposte che Equitalia potrà fornire:

  1. AT: rappresenta il caso di accoglimento totale della richiesta. Significa che vi è un importo da pagare per debiti "rottamabili" ma nulla da pagare per eventuali debiti "non rottamabili";
  2. AP: indica l'accoglimento parziale della domanda. In questo caso vi sono debiti da pagare sia "rottamabili" che "non rottamabili";
  3. AD: in caso di ricezione di questa risposta  non è necessario pagare nulla, né per debiti "rottamabili", né per quelli "non rottamabili";
  4. AX: significa che si ha un debito da pagare per debiti "non rottamabili" ma nulla per i debiti "rottamabili";
  5. RI: rappresenta il caso di rigetto della richiesta. I debiti per i quali si è richiesta la rottamazione non sono rottamabili, per cui vi sarà un importo da pagare senza possibilità di agevolazioni.

Per i debiti esclusi dalla definizione, verrà fornita l'indicazione specifica delle motivazioni di esclusione.

 

Come effettuare il pagamento

Varie sono le modalità previste da Equitalia per poter provvedere al pagamento degli importi dovuti delle cartelle.

Nella nota, infatti, si specifica che oltre al pagamento diretto presso gli sportelli di Equitalia, sarà possibile effettuare il pagamento presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabacchi aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale Equitalia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa.

È stata prevista, inoltre, la possibilità di aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente. In questo caso, tuttavia, la richiesta di attivazione del mandato dovrà essere presentata alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

 

Ritardo nel pagamento

Secondo quanto previsto dalla legge, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la richiesta di definizione agevolata decade automaticamente e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Gli eventuali versamenti effettuati saranno in ogni caso trattenuti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 


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