Liquidazione Coatta Amministrativa

Effetti di liquidazione coatta amministrativa nell'impresa


Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa dell’impresa

Quando si parla degli effetti della liquidazione coatta amministrativa bisogna fare una differenza a seconda che sia stato accertato, o meno, lo stato di insolvenza dal tribunale. Oltre agli effetti generali della liquidazione coatta amministrativa e quelli provocati dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza, bisogna ulteriormente distinguere tra imprese, enti e società.

Quando è l'impresa ad essere posta in liquidazione coatta si hanno effetti simili a quelli del fallimento. Gli artt. 200  e 201 l.f., infatti, richiamano espressamente il fallimento. Gli effetti sono: spossessamento del debitore; per le controversie in corso relativa a diritti patrimoniali sta in giudizio il commissario liquidatore; l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore il provvedimento di liquidazione coatta; l’inefficacia delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, compiute dopo la data del provvedimento di liquidazione; individuazione dei beni non compresi nella liquidazione; possibilità di fornire gli alimenti al debitore quando gli vengono a mancare i mezzi di sussistenza; divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori; si apre il concorso dei creditori secondo le regole previste per il fallimento; medesimi effetti del fallimento relativamente ai rapporti giuridici pendenti; esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del commissario liquidatore; se la liquidazione riguarda una società cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione.